201905.26
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Sanatoria violazioni formali

L’articolo 9, D.L. 119/2018 ha introdotto una sanatoria degli errori formali commessi sino al 24 ottobre 2018.

Il perfezionamento di tale definizione si ottiene, oltre che con la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione, con il versamento degli importi, pari ad Euro 200 per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, versamento da eseguirsi in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

La definizione

Sono definibili le irregolarità commesse dal contribuente, dal sostituto d’imposta e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’Iva, dell’Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

La regolarizzazione non può, inoltre, essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, compreso il versamento delle imposte sostitutive (Ivie e Ivafe).

La regolarizzazione riguarda le violazioni che non rilevano sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo ma possono arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e che quindi non possono essere considerate violazioni “meramente formali”, queste ultime non punibili.

Il versamento

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 37/E/2019, ha istituito il codice tributo “PF99” che dovrà essere utilizzato per versare le somme dovute per la definizione agevolata delle violazioni formali ex articolo 9, D.L. 119/2018.

Se il contribuente si avvale del versamento in forma rateale, occorrerà compilare la sezione “rateazione” indicando quale sia la rata che viene versata (0102 o 0202; se il pagamento avviene invece in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2019, nel campo va indicato il valore 0101”).

Si ricorda infatti che la definizione si ottiene versando 200 euro per ciascuna annualità, senza possibilità di effettuare compensazioni con crediti vantati dal contribuente.

La rimozione dell’irregolarità

La rimozione va effettuata entro il 2 marzo 2020. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a 30 giorni.

La rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 2 marzo 2020 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato.

L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.

Il reverse charge

Il provvedimento precisa che la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale.

Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l’errata applicazione dell’inversione contabile, ai sensi dei commi 9-bis1 e 9-bis2 dell’articolo 6, D.Lgs. 471/1997.

Quindi, in definitiva, versando 200 euro si avrebbe (anche) la definizione di tutte le violazioni in tema di inversione contabile commesse in una determinata annualità, senza porre in essere alcun altro adempimento.

L’elenco delle violazioni sanabili

Di seguito il quadro delle violazioni per le quali risulta possibile la regolarizzazione anche alla luce della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E, dello scorso 15/05/2019:

Violazione

Riferimento normativo

Violazione del principio di competenza reddituale a condizione che la violazione non abbia inciso sull’imposta dovuta

Articolo 1, comma 4, del D.Lgs 471/1997

Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo

Articolo 6, comma 1, del D.Lgs 471/1997

Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito

Articolo 6, comma 2, del D.Lgs 471/1997

Detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018

Articolo 6, comma 6, del D.Lgs 471/1997

Irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode, nell’ipotesi in cui l’imposta risulta assolta, ancorché irregolarmente

Articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2 del D.Lgs 471/1997

Irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili

Articolo 9, comma 1, del D.Lgs 471/1997

Mancata iscrizione al VIES

Articolo 11 del D.Lgs 471/1997

Omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere

Articolo 11, comma 1, lettera b), del D.Lgs 471/1997

Omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat

Articolo 11, comma 4, del D.Lgs 471/1997

Omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca

Articolo 3, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs 23/2011

Omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria

Articolo 3, comma 5-bis, del D.Lgs 175/2014

Violazione ritenuta formale nell’ultima sanatoria del 2001 ma NON ritenuta formale dalla Circolare 11/E/2019

Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap nel caso in cui non sono dovute imposte

Articolo 1, comma 1, del D.Lgs 471/1997

Omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme sono state interamente versate

Articolo 2, comma 3, del D.Lgs 471/1997

Omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA quando il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l’imposta

Articolo 5, comma 3, del D.Lgs 471/1997

Violazione ritenuta formale nell’ultima sanatoria del 2001 ma NON menzionata tra quelle regolarizzabili dalla Circolare 11/E/2019

Omessa tenuta e conservazione delle scritture contabili, dei documenti e dei registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero dei libri, dei documenti e dei registri, la cui tenuta e conservazione è imposta da altre disposizioni della legge tributaria

Articolo 9, comma 1, del D.Lgs 471/1997

Rifiuto di esibire o sottrazione all’ispezione e alla verifica delle scritture contabili, dei documenti e dei registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero dei libri, dei documenti e dei registri, la cui tenuta e conservazione è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, dei quali risulti con certezza l’esistenza

Articolo 9, comma 2, del D.Lgs 471/1997

Inottemperanza all’invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell’esercizio dei poteri loro conferiti

Articolo 11, comma 1, lettera c), del D.Lgs 471/1997.