Le nuove tabelle ACI per il 2021
I costi chilometrici individuati nelle tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale.
Quale novità per il 2021 si segnala l’introduzione di due nuove categorie specifiche: i mezzi ibrido-benzina e ibrido-gasolio in produzione, più le medesime ma fuori produzione; si passa quindi da 9 a 11 tipologie di Tabelle ACI per il rimborso chilometrico e il calcolo del finge benefit.
La determinazione del fringe benefit “convenzionale” risulta utile in particolare per gestire le conseguenze fiscali delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che in tal modo beneficiano della deduzione dei costi nella misura del 70% senza soglie relative al costo di acquisizione della autovettura.
L’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir dispone che le tabelle ACI debbano essere applicate a una percorrenza convenzionale annua di 4.500 km, al fine di determinare la quota di uso privato della autovettura aziendale da parte del dipendente:
“per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”. |
- per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2020 la quota imponibile della retribuzione in natura corrispondente all’utilizzo a scopo promiscuo dell’autovettura aziendale è calcolata in misura pari al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base dei costi chilometrici indicati nelle tabelle;
- per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 per l’utilizzo di autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, il reddito in natura sarà proporzionale alle emissioni di anidride carbonica e pari:
- al 25% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica non sono superiori a 60 g/km;
- al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- al 40% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km (50% dal 1° gennaio 2021);
- al 50% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 190 g/km (60% dal 1° gennaio 2021).
Le distinzioni percentuali introdotte nel corso del 2020 sono state riproposte nella attuale formulazione delle tabelle ACI e risultano quindi valide anche per il 2021. |
Esempio | |
La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura:
In base alle nuove tabelle ACI il costo chilometrico risulta pari a 0,6660 euro per chilometro. |
Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile con le tariffe ACI di cui si è detto) e l’importo fatturato comprensivo di Iva.
Qualora tale addebito risulti almeno pari al fringe benefit convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell’Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l’attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.
Tabelle disponibili sul sito dell’ACI
- quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);
- quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell’articolo 95, comma 3, Tuir il limite massimo deducibile in capo all’azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);