202104.11
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Il contributo a fondo perduto del decreto “sostegni”

L’articolo 1 del “Decreto Sostegni” (D.L. 41/2021) ha introdotto un contributo a fondo perduto finalizzato alla generalità dei contribuenti, a patto che il contribuente stesso abbia subito nel 2020 una contrazione di fatturato. La misura del contributo è variabile e dipende sia dalla dimensione del soggetto, quanto dalla contrazione di fatturato subita.

Da notare che, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, il presente può essere richiesto, alternativamente, in due forme diverse (tramite una opzione che deve essere espressa nella comunicazione con la quale viene invocato il contributo):

  • una erogazione che viene accreditata direttamente sul conto corrente del contribuente (deve essere intestato a tale soggetto, ovvero cointestato). In questo caso occorrerà indicare nell’istanza l’IBAN sul quale si richiede l’accredito delle somme (l’Agenzia raccomanda di verificare puntualmente tale dato, perché un errore può anche comportare il diniego del beneficio);
  • un credito d’imposta che può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo.

Soggetti interessati

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.

Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che abbiano cessato la partita Iva prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021; pertanto, occorreva avere una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni.


Requisiti

Per beneficiare del contributo devono essere rispettati alcuni requisiti:

  • il primo requisito è di tipo dimensionale: il soggetto deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro; se il soggetto svolge più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate;
  • il secondo requisito attiene il peggioramento della situazione 2020: per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è necessario che sia presente uno tra i seguenti requisiti:

1) importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;

2) attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 (quindi chi ha attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 ha diritto al contributo indipendentemente dalla riduzione del fatturato).

Per quanto riguarda la determinazione dei due importi della media mensile relativa agli anni 2019 e 2020, occorre dapprima calcolare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei 2 anni. Successivamente al calcolo degli importi complessivi del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, si procede con la determinazione delle medie mensili dei due anni. A tal fine, occorre dividere ciascuno dei due importi complessivi per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva.

Se la partita Iva è stata aperta tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020, il mese di apertura non si considera nel calcolo (né si considerano le operazioni effettuate in tale mese).


Contributo spettante

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 euro;
  • 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

Nel dettaglio, il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:

  • se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ed è almeno del 30%, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore;
  • per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.

Al verificarsi dei requisiti richiesti, il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.


La comunicazione

I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza (che può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato).

Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

L’istanza viene presentata esclusivamente in via telematica.

A seguito della presentazione dell’istanza, l’Agenzia effettua specifici controlli; qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter, c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni, ovvero nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di 3 volte il contributo indebitamente percepito.