202103.13
Off
0

COVID19 – Dal 15 marzo al 6 aprile 2021 in vigore il nuovo decreto

Zona rossa in tutta Italia per il fine settimana di Pasqua e alternanza tra zone arancioni e rosse per tutto il periodo che va dal 15 marzo al 6 aprile 2021 questo in sintesi il contenuto del DL in 12 marzo 2021 per contenere la crescita dei contagi delle ultime settimane.

Pertanto, scompare, di fatto, l’applicazione delle regole meno restrittive adottate fin qui per le zone gialle e l’Italia si colora solo di arancione e rosso (per ora l’unica eccezione è la Sardegna che rimane in zona bianca).

Regole dal 15 marzo al 6 aprile
Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Però, nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Attività economiche
Vediamo di riepilogare brevemente le regole da rispettare nelle zone arancioni e rosse per le attività economiche.

Chiuse le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nonché teatri, sale da concerto, sale cinematografichediscoteche e sale da ballo e comprensori sciistici.

Sospesi i convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

Zone arancioni aperte le attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto.
Zone rosse le attività commerciali al dettaglio sono chiuse eccetto quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Chiusi i mercati, salvo per i generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Chiusi, nelle giornate festive e prefestive, gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;

Servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, lavanderie, pompe funebri, ecc.), restano aperti, nel rispetto dei protocolli approvati, solo nelle zone arancioni. Nelle zone rosse restano aperte solo le lavanderie, tintorie e i servizi di pompe funebri e attività connesse, mentre è prevista la chiusura di parrucchieri ed estetisti.

Attività di ristorazione sono sospese ma resta possibile la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Anche in questo caso, per bar e altri esercizi simili senza cucina l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Altre attività economiche: le altre attività economiche, sia in zona arancione che in zona rossa, continuano a svolgere la propria attività nel rispetto dei protocolli previsti per l’accesso ai luoghi di lavoro, per il distanziamento delle persone e per l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

DPCM 2-3-2021: le nuove norme, in vigore dal lunedì 15/3/2021, fanno tutte riferimento a quanto previsto dall’ultimo DPCM che regola le modalità di funzionamento delle attività economiche nelle zone di colorazione bianca, gialla, arancione e rossa a cui si rinvia.
Di seguito, per comodità, si riportano gli allegati 23 e 24 al DPCM che elencano rispettivamente le attività di “Commercio al dettaglio” ritenute essenziale e le attività relativa ai “Servizi per la persona”:

DPCM 2-3-2021 all.23 commercio dettaglio

DPCM 2-3-2021 all.24 servizi persona

Infine, per completezza, nel link sotto riportato la pagina del sito del Governo con il testo integrale del provvedimento in questione:

Governo DPCM 2-3-2021