201905.22
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Esterometro – Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere

L’adempimento dell’esterometro riguarda tutti i soggetti titolari di partita IVA che hanno emesso o ricevuto fatture da o verso l’estero.

Per le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA non sono obbligati alla fatturazione elettronica (seppure sia possibile l’invio facoltativo e tale invio li esime dall’obbligo di presentazione dell’esterometro) ma alla trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. esterometro).

I titolari di partita IVA dovranno trasmettere con l’esterometro le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore,
  • i dati identificativi del cessionario/committente,
  • la data del documento comprovante l’operazione,
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
  • il numero del documento,
  • la base imponibile,
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Soggetti obbligati

Rientrano tra i soggetti obbligati all’esterometro tutti i titolari di partita IVA che effettuano operazioni con soggetti esteri, per le quali non è emessa fattura elettronica.

La comunicazione non è obbligatoria per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e per quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture in formato elettronico, come anzidetto.

Anche i minimi ed i forfettari sono obbligati a tale adempimento, la risposta all’interpello numero 85, del 27 marzo 2019, dell’Agenzia delle Entrate, stabilisce infatti l’obbligo di trasmissione dei dati anche per le operazioni non rilevanti ai fini IVA.

Le date da ricordare dopo il 30 aprile 2019

Dopo la prima scadenza del 30 aprile 2019 che ha visto l’invio delle comunicazioni riferite ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, la comunicazione dovrà avvenire mensilmente.

La trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere è fissata all’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione (registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione IVA).