201903.08
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Contributi pubblici da restituire se non indicati in nota integrativa

La Legge 124/2017 impone alle imprese di evidenziare nella nota integrativa del bilancio le informazioni relative a sovvenzionicontributiincarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle imprese ed erogati dai seguenti soggetti:

    • pubbliche amministrazioni,  ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati;
    • società’ da loro partecipate, e da società a partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati;
  • società da loro partecipate.

La sinteticità della norma comporta notevoli dubbi interpretativi ed espone le imprese a seri rischi, in considerazione delle ingenti sanzioni previste. Il quarto periodo del comma 125 prevede, infatti, che all’inosservanza di tale obbligo consegua la restituzione delle somme ai soggetti eroganti nel termine di tre mesi.  Il riferimento alla nota integrativa parrebbe circoscrivere l’obbligo pubblicitario alle società di capitali, escludendo pertanto sia i professionisti che le imprese non tenute alla pubblicazione del bilancio.

In attesa di chiarimenti ufficiali che permettano di meglio identificare le erogazioni da indicare in nota integrativa si consiglia comunque di intraprendere l’attività di monitoraggio di qualunque forma di aiuto pubblico ricevuto nel corso del 2018.

Tra le sovvenzioni e i contributi andranno sicuramente incluse tutte le erogazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti richiamati dalla norma. Andranno pertanto sicuramente inseriti in nota integrativa i contributi pubblici in conto capitale, in conto impianti e/o in conto interessi. Allo stesso modo occorrerà includere ad esempio la quota di abbattimento degli interessi ex Legge Sabatini, i contributi ricevuti a vario titolo dalle camere di commercio, e le somme ricevute a titolo di PAC dalle imprese agricole. Gli esempi forniti sono da considerare ovviamente indicativi e non esaustivi, in quanto infinite sono le tipologie di erogazioni che potrebbero rientrare nel concetto di “sovvenzioni e contributi”.

Più complessa è la questione con riferimento al concetto di “incarichi retribuiti”. A parere di Assonime, sarebbero da escludere le somme che costituiscono il corrispettivo  di lavori pubblici, servizi e forniture rese dalle imprese. La misura delle sanzioni (restituzione delle somme incassate), impone però estrema prudenza nella valutazione di questo aspetto, soprattutto a fronte di compensi di ammontare rilevante. E’ evidente che sulla questione sia assolutamente necessaria una tempestiva presa di posizione ufficiale, possibilmente di carattere normativo.

Tra gli aiuti pubblici da monitorare dovrebbero rientrare non solo le somme effettivamente ricevute ma anche altre forme di altri vantaggi diretti e/o indiretti quali ad esempio:

  • l’utilizzo di beni mobili/immobili di proprietà pubblica e/o di società partecipate pubbliche a costo zero o comunque inferiore ai prezzi di mercato;
  • le garanzie ricevute da Mediocredito Centrale in occasione della sottoscrizione di finanziamenti bancari e/o nuovi affidamenti;
  • le riduzioni dei premi INAIL collegate agli adeguamenti antinfortunistici posti in essere.