201907.08
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Fattura elettronica – il punto sulla situazione dopo gli ultimi chiarimenti

Fatturazione elettronica

Dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio (Sdi).

La fattura elettronica costituisce, in linea generale, il mezzo per documentare le operazioni rilevanti ai fini IVA, indipendentemente dai beni/servizi e dai soggetti coinvolti.

La regola generale sull’obbligo di documentare le operazioni tramite fatturazione elettronica via SdI presenta comunque diverse eccezioni, tanto di ordine oggettivo, quanto soggettivo.

Eccezioni oggettive e soggettive

Vanno ricomprese tra le eccezioni oggettive agli obblighi di fatturazione elettronica tutte quelle situazioni nelle quali non vi è obbligo di documentare l’operazione con l’emissione di una fattura, in quanto tale operazione è, ad esempio, esclusa dal campo di applicazione dell’imposta o può essere documentata altrimenti.

Va comunque evidenziato che in tutti i casi in cui il soggetto non abbia obbligo di emettere una fattura, ma vi proceda ugualmente, la stessa, in assenza di specifiche esclusioni di ordine soggettivo, dovrà essere elettronica e veicolata tramite SdI.

Quanto alle eccezioni soggettive, l’Italia è stata autorizzata ad applicare misure speciali per consentire un’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul territorio nazionale.

Prestazioni sanitarie

Per l’anno 2019 gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio per prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali, a prescindere dall’invio dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Questo vale anche per le fatture “miste”, ovvero che contengono sia prestazioni sanitarie che prestazioni accessorie in un unico documento. Anche se l’operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

Emissione delle fatture

Dal 1° luglio 2019 si prevede che le fatture elettroniche possano essere emesse entro 12 giorni dal giorno di effettuazione dell’operazione mediante invio delle stesse allo Sdi. Tra l’altro va indicata la data di effettuazione dell’operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, mentre quella di avvenuta trasmissione è assegnata direttamente dallo Sdi.

E’ sempre la data indicata nella fattura che va riportata nel registro delle vendite quando si annota il documento.

Pertanto la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Effettuazione dell’operazione

Importante ricordare da quando decorre il momento impositivo delle operazioni così da ben comprendere il momento da cui far decorrere i termini per l’invio allo Sdi della fattura elettronica.

Il momento di effettuazione delle operazioni è previsto dall’articolo 6, del DPR 633/1972 e si può sintetizzare, per le operazioni più diffuse, come segue:

  • beni immobili dalla stipula dell’atto di compravendita;
  • beni mobili dalla consegna o spedizione;
  • prestazioni di servizi all’atto del pagamento del corrispettivo.

Indipendentemente dalle suddette casistiche l’operazione si considera anticipatamente effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato.

Oltre alle suddette situazioni, che costituiscono i casi di fattura immediata, la normativa IVA, all’articolo 21, comma 4, lettera a), prevede la possibilità di emettere la cosiddetta fattura differita, nell’ipotesi di consegna effettuata tramite documento di trasporto, che può essere anche riepilogativa delle operazioni intercorse nel mese, entro la fine di ciascun mese solare.

Dai suddetti momenti di effettuazione dell’operazione decorrono i termini per l’invio della fattura allo Sdi, come sopra commentata.

Registrazione degli acquisti

Fermo restando il venir meno dell’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture rimane impregiudicata la possibilità per i contribuenti, ove ciò risulti utile all’organizzazione imprenditoriale o professionale, di continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti effettuati.

Il legislatore ha previsto che dal 2020 l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione di tutti i soggetti indicati, in apposita area riservata del proprio sito internet, le bozze dei seguenti documenti:

– registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA;

– liquidazione periodica dell’IVA;

– dichiarazione annuale dell’IVA.

La convalida o integrazione dei dati, anche per il tramite degli intermediari comporterà il venir meno dell’obbligo di tenuta dei registri.

Sanzioni

Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni:

– non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;

– sono ridotte al 20 per cento, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

Esterometro

L’esterometro è riservato solo ai soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica e ne sono, quindi, esclusi i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio, i forfetari e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno conseguito proventi dalle attività commerciali fino a 65mila euro.

Il modello va inviato, mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state registrate in acquisto o in vendita.

Si ricorda che la certificazione delle operazioni tramite fattura elettronica esclude dall’obbligo di tale adempimento.

Imposta di bollo

Ai fini del versamento trimestrale dell’imposta di bollo contano solo le fatture transitate attraverso lo Sdi, correttamente elaborate e non quelle scartate. Il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate tramite Sdi, riportando l’informazione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, consentendo il pagamento tramite modelli F24 o addebito su conto corrente bancario o postale.

Tale versamento deve avvenire entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare.

L’importo dovuto è pari ad Euro 2,00 per ogni fattura contenente operazioni non soggette ad IVA per importi superiori ad Euro 77,47.

Autofattura ed inversione contabile

L’“autofattura” è quel documento, contenente i medesimi elementi di una “normale” fattura che se ne differenzia in quanto:

– l’emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta (ed è dunque obbligato a liquidare l’IVA) in sostituzione del primo;

– cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l’operazione è a titolo gratuito.

Nell’inversione contabile (“reverse charge”), a differenza delle ipotesi di autofattura, il cedente/prestatore documenta l’operazione con l’emissione di un documento, senza addebito dell’IVA, che è integrato dal cessionario/committente, il quale provvede all’assolvimento dell’imposta.

Conservazione delle fatture elettroniche

Per chi aderisce all’accordo di servizio dell’Agenzia delle Entrate, tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute via Sdi saranno portate in conservazione nel rispetto delle norme. Il servizio messo a disposizione dall’Agenzia garantisce la conservazione per un periodo di quindici anni, a meno che il contribuente decida di revocarlo e di rientrare in possesso di tutte le fatture conservate utilizzando la funzione di “export”.

Questa conservazione ha efficacia civilistica, tributaria e riguarda tutti i documenti veicolati tramite SdI, sia su base obbligatoria che volontaria.