202004.20
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Decreto liquidità – Finanziamenti entro i 25 mila euro con garanzia Fondo PMI

Con l’emanazione delle istruzioni da parte dell’ABI, con la circolare dello scorso 16/04/2020, diventa operativo il provvedimento per l’erogazione dei finanziamenti fino ad Euro 25.000 assistiti dal Fondo di garanzia delle PMI al 100%.

Per l’ottenimento del finanziamento risulterà necessario far pervenire alla banca, compilati e sottoscritti via PEC, con allegato un documento di riconoscimento del sottoscrittore, o con altra modalità definita dalla banca stessa:

  • il modulo di richiesta del finanziamento;
  • il modulo di richiesta della copertura del fondo di garanzia delle PMI (Fondo-PMI_Allegato-4-bis)

La copia cartacea del contratto sarà consegnata alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza (ad oggi 31 luglio 2020).

Come si compila il modulo del Fondo PMI

Il modulo dovrà essere compilato dal legale rappresentante dell’impresa (che dovrà indicare la denominazione e la ragione sociale, il codice fiscale, la data di costituzione e la sede legale) ovvero dal professionista o dal lavoratore autonomo, specificando il numero di partita IVA e la data di iscrizione oltre al codice Ateco dell’attività economica.

Si dovrà inoltre dichiarare che l’attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 e dovranno essere indicati i ricavi registrati nell’ultimo bilancio depositato o nell’ultima dichiarazione fiscale presentata (sostituiti dai ricavi 2019 per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019).

Altra informazione da riportare nel modulo riguarda gli aiuti relativi alle misure temporanee di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni di cui si è eventualmente già beneficiato e l’amministrazione che li ha concessi.

Dovrà essere compilato anche il prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali, indicando se l’impresa è:

1) autonoma, ossia se l’impresa richiedente è completamente indipendente o ha una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25%) con altre imprese;

2) associata, ossia se l’impresa richiedente detiene, una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa;

3) collegata, ossia se l’impresa richiedente dispone di una partecipazione maggioritaria (maggiore del 50%) o comunque della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea tale da detenere il controllo sulla gestione di un’altra impresa.

Dovranno inoltre essere riportati i dati degli occupati (in ULA), del fatturato e del totale bilancio (in migliaia di euro), sommati ai dati di eventuali imprese associate e/o collegate.

Inoltre dovranno essere fornite le seguenti dichiarazioni:

– di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 231/2001, articolo 9, comma 2, lettera d);

– di non essere incorso in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione (D.Lgs. n. 50/2016).

Garanzia a costo zero

La garanzia statale del 100% è automatica e senza valutazione da parte del Fondo e la banca potrà erogare il finanziamento senza attendere l’esito dell’ammissione della domanda di garanzia presentata.

L’erogazione dovrebbe essere veloce anche se non l’erogazione potrebbe dipendere dalla formalizzazione da parte del Fondo della garanzia all’istituto di credito. La banca, infatti, in caso di erogazione anticipata dovrebbe accollarsi il rischio del finanziamento.

La garanzia potrebbe non essere concessa nel caso in cui l’impresa o il lavoratore autonomo presenti più domande di finanziamento.

Importo massimo garantibile

Come specificato nella circolare ABI del 16 aprile 2020, il Fondo rilascerà la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile.

L’importo massimo erogabile (e garantibile) è pari al 25% dei ricavi dell’impresa, per un massimo in ogni caso non superiore ad Euro 25.000.

I ricavi dovranno essere desunti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale.

I soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 dovranno invece presentare un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 o altra idonea documentazione (ad esempio la dichiarazione annuale IVA) dei ricavi conseguiti nell’esercizio 2019.

Nei casi di cessione o affitto di azienda, con prosecuzione della medesima attività, dovrà essere preso a base l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal concedente.