202003.25
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Coronavirus – Stretta sulle attività economiche – Sanzioni per chi trasgredisce

Si ricorda che il DPCM 22 marzo 2020 ha ordinato la chiusura dal 23 marzo fino al prossimo 3 aprile 2020 di tutte le attività non ritenute essenziali eccettuando, altresì, le attività di commercio al dettaglio previste dagli allegati 1 e 2 al precedente DPCM 11 marzo 2020..

Le imprese le cui attività sono state sospese potevano completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

In applicazione al DPCM 22-03-2020, per le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere connesse alle attività essenziali, garantire servizi di pubblica utilità e servizi essenziali nonché per tutte le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, risulta necessario inoltrare comunicazione prefettizia contenente tale circostanza.

Nel link di seguito riportato, le NUOVE ISTRUZIONI della Prefettura di Parma emanate in data odierna (25/03/2020), complete di fac-simile di comunicazione da inviare alla Prefettura medesima ed alla CCIAA di Parma.

Direttiva Prefetto Parma

Il Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2020 ha adottato, inoltre, un provvedimento, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che prevede l’inasprimento delle sanzioni per chi viola i divieti di spostamento e coordina le diverse misure adottate dagli enti locali rispetto ai provvedimenti regionali e nazionali, in modo da evitare sovrapposizione e conflitti tra norme diverse.

Nel link sotto riportato il testo del decreto:

DL 19 25-03-2020

Le disposizioni contenute nel testo normativo si possono sintetizzare come segue:

  • divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati, e quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto stretti contatti con queste ultime;
  • reclusione per chi – obbligato alla quarantena – si allontani volontariamente dalla propria abitazione/domicilio oltre ad una ammenda pecuniaria;
  • sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 3.000 per chi viola le norme in tema di contenimento dell’epidemia (quindi, NON SOLO le norme sugli spostamenti ma anche tutte quelle di prevenzione del contagio: a titolo di esempio, adozione dei DPI, rispetto delle distanze di sicurezza, sanificazione e pulizia dei luoghi di lavoro secondo il protocollo del 14 marzo, ecc);
  • se il mancato rispetto delle misure di contenimento avviene mendiate l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo;
  • chiusura dell’esercizio/dell’attività da 5 a 30 giorni per i pubblici esercizi o attività produttive o commerciali: si tratta di una sanzione ACCESSORIA, che si aggiunge a quella amministrativa di cui sopra e che viene raddoppiata e applicata nella misura massima in caso di reiterazione delle violazioni.

E’ inoltre prevista la possibilità, per il Ministro della Salute e per i Governatori delle singole regioni, di adottare provvedimenti ulteriori e di maggior restrizione secondo le situazioni contingenti.