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Coronavirus – Modifica ai codici ateco per le attività del DPCM 22-03-2020

Modifiche al DPCM 22 marzo 2020
con effetto dal 26 marzo 2020

A seguito del confronto intercorso con le sigle sindacali nazionali sono state apportate modifiche al DPCM 22 marzo 2020 con riguardo ai codici ateco delle attività economiche escluse dalla serrata.

Alle imprese che non erano state sospese dal testo originario del DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto delle modifiche, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Da una prima lettura le modifiche ai codici ateco si possono così sintetizzare:

Da una prima lettura le modifiche ai codici ateco si possono così sintetizzare:

Codici soppressi
13.94
17.23 e 17.24
20.12- 20.51.01 – 20.51.02- 20.59.50-     20.59.60
22.1
22.29.01- 22.29.02
28.3
28.93
33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17
46.69.19

Codici interessati da modifiche (in ampliamento o in riduzione)
16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno (estesa la categoria)
17 Fabbricazione di carta (ridotta la categoria, con esclusione dei codici: 17.23 e 17.24, vedi sopra)
20 Fabbricazione di prodotti chimici (ridotta la categoria, con esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60, vedi sopra)
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ridotta la categoria, con esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02, vedi sopra)
23.13 Fabbricazione di vetro cavo (aggiunto)
25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale (aggiunto)
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo (aggiunto)
27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici (aggiunto)
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio (aggiunto)
33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ridotta la categoria, con esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17, v.sopra)
78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) – con limitazioni come da nota (1) in calce alla tabella
82.20.00 Attività dei call center – con limitazioni come da nota (2) in calce alla tabella
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese – – con limitazioni come da nota (3) in calce alla tabella

In calce il testo del decreto modificativo, al cui interno si trova l’elenco aggiornato delle attività cui è consentita la continuazione delle operazioni:

DM-MiSE-25-03-2020

Restano sempre consentite anche le attività già individuate dal DPCM 11.3.2020 perché ritenute essenziali (supermercati, farmacie, altri esercizi ritenuti essenziali come da informativa già diramata)