202003.23
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Coronavirus – Stretta sulle attività economiche – Precisazioni

Ad ulteriore precisazione della circolare relativa al DPCM 22 marzo 2020, oltre alle attività di cui ai codici ateco indicate nell’allegato a tale provvedimento, si fa presente che rimangono esonerate dalla chiusura le attività commerciali indicate nel precedente DPCM del 11 marzo 2020.

Con tale decreto, infatti, era stata disposta la chiusura delle attività commerciali non essenziali fatta eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie e in generale delle attività di commercio al dettaglio previste dall’allegato al DPCM 11 marzo 2020. Pertanto per tali aziende commerciali permane la possibilità di continuare l’attività.

Per comodità, si riporta nuovamente, di seguito, l’allegato al DPCM 11 marzo 2020, contenente le attività commerciali che possono rimanere aperte

DPCM_20200311-Allegato1-2

Inoltre, vista la possibilità di continuazione delle attività non previste nel DPCM 22-03-2020, funzionali ad assicurare la continuità delle filiere connesse alle attività essenziali, garantire servizi di pubblica utilità e servizi essenziali nonché per tutte le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, la Prefettura ha previsto la necessità di inviare apposita comunicazione. Di seguito le comunicazioni delle prefetture di Parma e Reggio Emilia, con la precisazione che la comunicazione va trasmessa all’indirizzo segnalato dalla Prefettura di competenza rispetto alla SEDE PRODUTTIVA dell’azienda (non ha significato in questo contesto la sede legale).

Prefettura-Parma

Prefettura-Reggio-Emilia

Fac-simile-Modello_Comunicazione_lett_d_g_DPCM_22032020