201803.12
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Entro il 31 marzo 2018 la certificazione degli utili corrisposti nel 2017

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2018 (nuovo termine previsto dallo scorso anno, in sostituzione del precedente termine del 28 febbraio) ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nel 2017. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
In occasione della prossima scadenza occorrerà utilizzare il nuovo modello approvato con provvedimento del 12 gennaio 2018 (pubblicato il 15 gennaio 2018), disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che sostituisce il precedente modello approvato il 7 gennaio 2013. La principale novità riguarda la necessità di distinguere ulteriormente le riserve di utili dalle quali è stato attinto il dividendo distribuito: quelle relative agli utili conseguiti ante 2007, quelle relative agli utili formati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2016 e infine quelle relative agli utili formati dal 1° gennaio 2017, secondo le indicazioni previste dal D.M. 26 maggio 2017 (per l’ultima categoria di riserve è infatti stata introdotta la nuova percentuale di rilevanza del 58,14%).
Si ricorda che recentemente la L. 205/2017 ha introdotto con decorrenza 1° gennaio 2018 l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% anche per le partecipazioni qualificate, prevedendo comunque una disciplina transitoria per le deliberazioni assunte sino al 2022; ciò premesso, poiché la certificazione da inviare entro la prossima fine di marzo riguarda i dividendi erogati nel 2017, tale modifica normativa non riguarda detta scadenza.

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2017 che vanno certificati

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 31 marzo 2018 (non va trasmesso telematicamente all’Agenzia delle entrate). I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi. Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:
• alle riserve di utili distribuite;
• alle riserve di capitale distribuite;
• agli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
• ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
• agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
• alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale.
L’obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d’imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.
Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:
• gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;
• gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

Dividendi

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate:
• non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati (ossia quelli che possiedono una quota di partecipazione non superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea);
• dovrà essere rilasciata ai soci qualificati (coloro che possiedono una quota che supera la richiamata soglia del 20%) in quanto una frazione del dividendo dovrà concorrere al reddito complessivo del percettore. Al riguardo, occorrerà compilare opportunamente uno dei campi 28/29/30 a seconda dell’anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto di dividendo distribuito.