202006.08
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Credito imposta locazioni – Operativo l’utilizzo in compensazione

Con la circolare 14/E (qui) e la Risoluzione 32/E (qui)  del 6 giugno 2020 l’Agenzia Entrate ha reso operativo l’utilizzo in compensazione del credito di imposta per le locazioni di cui all’articolo 28 del Decreto Rilancio.

Di seguito le principali disposizioni per l’utilizzo in compensazione:

Requisiti e calcolo del credito d’imposta

Da quando: dal 6 giugno 2020

A chi spetta:

comma 1: imprese (ditte individuali, snc e sas, società di capitali, altri enti – inclusi i trust- residenti nello Stato e aventi per oggetto esclusivo/principale lo svolgimento di attività commerciali ), lavoratori autonomi (professionisti) e associazioni tra professionisti, stabili organizzazioni di enti non residenti, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euronell’esercizio 2019 (per i soggetti con esercizio a cavallo d’anno: nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020); sono inclusi i soggetti in regime forfetario e gli esercenti attività agricola;

comma 3: strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dal volume d’affari dell’esercizio precedente;

comma 4: ENTI NON COMMERCIALI, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Per quali immobili: immobili ad uso non abitativo destinati ad attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’attività di lavoro autonomo; nel caso dei lavoratori autonomi, se l’immobile è utilizzato promiscuamente (attività + residenza) il credito di imposta è ridotto alla metà e sempre che sia l’unico immobile adibito all’attività professionale in quel comune;

Per quali contratti: contratti di locazione, di leasing operativo (ESCLUSO IL LEASING FINANZIARIO), di concessione (solitamente quelli concessi da enti pubblici) ma anche i contratti a prestazioni complesse (che includono affitto immobile + servizi complementari e funzionali, tra i quali- ad esempio – le utenze e la linea internet: tra questi, i c.d. contratti di coworking e i contratti di service) e contratti di affitto di azienda che includano appunto il godimento di immobili non abitativi.

Modalità di calcolo: il credito è pari – rispettivamente – al 60% (contratti ‘semplici’: locazione, leasing operativo, concessione) ovvero al 30% (contratti complessi) –  del canone PAGATO con riferimento ai mesi di MARZO – APRILE – MAGGIO 2020.

Requisiti:  per enti non commerciali, indipendentemente dalla verifica del fatturato; per tutti gli altri soggetti:  il credito spetta se vi sia stata diminuzione del fatturato/dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile, maggio per almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente. Il credito viene calcolato separatamente per ogni mese, quindi spetterà per una, due o tre mensilità a seconda che si sia o meno verificata la riduzione del 50% in una o più mensilità.

Pagamento del canone: il canone deve essere pagato ENTRO IL 31.12.2020 per poter usufruire del credito di imposta, e spetta dal giorno successivo al pagamento.

Le modalità per fruire del credito d’imposta

Utilizzo in compensazione: il credito così calcolato puo’ essere utilizzato in compensazione a mezzo f24 utilizzando il codice tributo 6920, riportabile anche agli esercizi successivi e da documentare con la compilazione del quadro RU nella dichiarazione dei redditi riferita all’esercizio di maturazione; non puo’ essere chiesto a rimborso.

Utilizzo in dichiarazione: per il pagamento delle imposte che scaturiranno dalla dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui è maturato il credito.

Cessione del credito: il Decreto Rilancio prevede altresì la possibilità di cedere (al locatore o ad altri soggetti, incluse le banche) il credito di imposta in oggetto; per quanto riguarda la cessione al locatore il conduttore potrà limitarsi a pagare al locatore la differenza tra il canone dovuto e il credito di imposta spettante (quindi, pagherebbe al locatore solo il 40% oppure, per i contratti complessi, il 30%). Per le modalità concrete della cessione si attende tuttavia un decreto attuativo che preciserà le modalità operative per la cessione dei crediti di imposta derivanti dai provvedimenti “COVID”.

Anche se la norma non lo prevede espressamente, si consiglia, in via cautelativa, considerato che l’Agenzia delle Entrate si riserva verifiche sull’effettiva spettanza del credito di imposta, di effettuare i pagamenti dei canoni a mezzo bonifico bancario, per documentare la transazione.