202006.02
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Decreto Rilancio – Taglio all’Irap dovuta

Con l’articolo 24 del Decreto Rilancio è stata introdotta la soppressione di parte dell’imposta Irap dovuta per il 2019 e 2020, come segue:

  • Saldo Irap relativa all’anno il 2019
  • 1’ Acconto dell’Irap relativa all’anno 2020.

Nel dettaglio – e salvo variazioni che dovessero essere apportate al testo definitivo in sede di conversione in legge – la norma si applica a tutti i soggetti economici, imprese e professionisti, con esclusione dei soggetti con volume di ricavi/compensi non inferiore a Euro 250 milioni (nel periodo di imposta 2019), delle banche, degli enti e società finanziari, delle imprese di assicurazione, delle Amministrazioni ed enti pubblici e avrà i seguenti effetti.

Saldo per l’anno d’imposta 2019

Le imprese e i professionisti che determinassero un saldo IRAP a debito potranno non versarlo, stralciando di fatto dai debiti tributari l’importo a saldo. Questa previsione NON incide sulla misura degli acconti dovuti per l’anno 2019, che devono comunque essere versati o regolarizzati, con l’istituto del ravvedimento operoso nel caso in cui non fossero stati tempestivamente versati nel corso del 2019; la mancata regolarizzazione comporterà – in alternativa – l’emissione di avviso bonario per il recupero dell’acconto non versato, con sanzione ridotta al 10% ovvero – in caso di verifiche, accessi o altre attività di accertamento – con sanzione piena al 30%.

Chi invece avesse un saldo IRAP a credito non avrà alcun beneficio – ne’ finanziario ne’ tanto meno sostanziale – da questa norma, che si limita appunto alla cancellazione del solo saldo.

Per quanto riguarda l’iscrizione nel bilancio delle imprese che beneficeranno della cancellazione del saldo, questa non potrà avvenire per chi ha già approvato il bilancio prima dell’entrata in vigore della norma (19 maggio 2020); anche per gli altri soggetti, tuttavia, si rileva l’esistenza di due tesi contrapposte. La prima tesi richiama il principio contabile OIC29, secondo il quale gli avvenimenti successivi alla chiusura dell’esercizio che si traducono in minori costi /maggiori ricavi NON devono essere recepiti nel bilancio ma soltanto illustrati nella Nota Integrativa, se rilevanti; una seconda tesi, sposata fra gli altri da Assonime nella propria circolare del 22.5.2020, propende invece per il recepimento dell’agevolazione già nel bilancio in chiusura.

Per i soggetti NON solari (ossia, con esercizio a cavallo d’anno) la disposizione si applica per il saldo relativo all’esercizio in corso al 31.12.2019 (ad esempio: per le imprese con chiusura al 30.6.2020, non si verserà il saldo relativo all’esercizio compreso tra l’1.7.2019 ed il 30.6.2020)

Acconto per l’anno d’imposta 2020

Per gli stessi soggetti sopra descritti NON e’ dovuto il primo acconto IRAP per l’anno 2020, acconto che sarà espressamente escluso anche dal calcolo dell’imposta a saldo del 2020.

Sarà quindi dovuto il solo secondo acconto per l’esercizio in corso (per i soggetti con esercizio solare, il 2020) così come il saldo 2020 (da versarsi nel 2021), con stralcio a tutti gli effetti del primo acconto. L’effetto sarà quindi sia finanziario (mancato pagamento del primo acconto) sia sostanziale, perché questo primo acconto risulterà non dovuto ma conteggiato come se fosse stato effettivamente versato, traducendosi di fatto in uno sconto sull’Irap dovuta per l’esercizio in corso.

Per i soggetti NON solari la disposizione si applica all’acconto, così come per il saldo dell’imposta, all’acconto relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019.

Misura del primo acconto NON dovuto

Ricordiamo che l’acconto per i contribuenti è dovuto in maniera differenziata a seconda che siano soggetti o meno all’applicazione degli ISA (i nuovi Studi di Settore):

  • al 50% dell’acconto complessivamente previsto per il 2020 per i soggetti agli ISA;
  • al 40% dell’acconto complessivamente previsto per il 2020 per i soggetti ESTRANEI all’applicazione degli ISA.