202004.10
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Scadenze fiscali del 20 marzo: versamenti tempestivi se effettuati entro il 16 aprile

L’articolo 21 del DL 23/2020, emanato ad integrazione delle misure di sostegno all’economia per l’emergenza COVID-19, contiene un’importante norma di salvaguardia per i versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo, rinviati temporaneamente al 20 marzo e poi sospesi solo a determinate condizioni.

La norma recita che, se eseguiti entro il 16 aprile, si considerano regolarmente effettuati i versamenti originariamente in scadenza il 16 marzo e prorogati.

Il nuovo decreto prevede una rimessione in termini per i contribuenti che, tratti in errore, potrebbero aver omesso il versamento di tributi i cui termini di pagamento non sono stati sospesi dal D.L. n. 18/2020.

Il contenuto dell’articolo recita che tutti i versamenti dovuti in favore delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 60 del decreto Cura Italia, la cui scadenza era stata posticipata al 20 marzo 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

In tal caso non sarà quindi irrogabile alcuna sanzione, né saranno dovuti i relativi interessi.

La rimessione in termini vale anche per i contribuenti di maggiori dimensioni, con ammontare di ricavi/compensi nel periodo d’imposta precedente superiore a 2 milioni di euro, che avrebbero dovuto versare IVA, ritenute e contributi entro il 20 marzo.