Ritenute fiscali su appalti e subappalti – Obblighi e responsabilità dal 1/1/2020
L’art. 4 del D.L. n. 124/2019 introduce, a partire dall’1 gennaio 2020, una novità radicale in tema di versamenti per le ritenute fiscali e previdenziali legate ai contratti di appalto e subappalto.
In particolare, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, e con utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente è soggetto ai nuovi adempimenti.
Scopo della novità è rendere i committenti corresponsabili in caso di mancato/incompleto versamento di ritenute e contributi da parte degli appaltatori, contrastando l’evasione fiscale e contributiva correlata al settore appalti.
Ambito applicativo della nuova disciplina
Il nuovo adempimento si applica ai committenti imprese, professionisti, Pubbliche Amministrazioni che affidano ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di opere o servizi presso le proprie sedi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000, caratterizzati da un uso prevalente di manodopera (c.d. “labour intensive”) con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà̀ del committente stesso.
I tre parametri:
1. Luogo di esecuzione presso il committente
Per “sede del committente” si intendono anche cantieri, reparti, unità produttive, anche dislocate lontano dalla sede legale. Sono esclusi gli appaltatori/subappaltatori/affidatari che eseguono l’opera o la prestazione presso la propria sede. Escluse anche le prestazioni di trasporto (che avvengono sul mezzo) cosi come quelle di logistica effettuate presso le sedi del prestatore. E’ invece incluso il facchinaggio presso le sedi del committente.
2. Prevalente utilizzo di manodopera
Il Legislatore si riferisce ai c.d. appalti “labour intensive” con una particolare attenzione ad alcuni settori come la logistica, la ristorazione aziendale, le pulizie, la grande distribuzione, l’edilizia, la macellazione, il settore alimentare o le attività̀ legate all’agricoltura in presenza di alcuni picchi di attività̀. La disposizione si applica anche ai rapporti negoziali comunque denominati – sono compresi anche contratti di esternalizzazione dell’attività̀, comunque denominati, ove si realizzi un decentramento produttivo dell’attività̀.
3. Utilizzo beni strumentali del committente
Per un’impresa di pulizie che eroga prestazioni presso le sedi dei committenti, v’è differenza se gli strumenti usati (aspirapolvere, scope, lava pavimenti, detersivi, sacchi ecc.), sono forniti dal prestatore anziché́ dal committente? Pare di no, un utilizzo anche parziale di mezzi del committente fa sì che l’esternalizzazione dell’attività̀ accompagnata dagli altri elementi rientri nella casistica individuata dal Legislatore.
Limite di Euro 200.000
Con riferimento al limite di Euro 200.000, viene chiarito che:
– qualora il committente affidi il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, il limite di Euro 200.000 va riferito alla somma dell’importo annuo dei singoli contratti;
– se la somma di tali contratti è superiore ad Euro 200.000 annui, la nuova disciplina va applicata in relazione a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia.
Obblighi dell’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici
L’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice:
- determina e trattiene l’importo delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’opera o del servizio per tutta la durata del contratto;
- provvede al versamento delle suddette ritenute con distinte deleghe (modelli F24) per ciascun committente e senza poterle compensare con proprie posizioni creditorie;
- trasmette al committente nei 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del pagamento delle ritenute (le imprese subappaltatrici tramettono anche all’impresa appaltatrice):
- i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute dei lavoratori impiegati nella prestazione dell’opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
- l’ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell’esecuzione del lavoro affidato dal committente.
F24 di pagamento
Il versamento delle ritenute deve essere effettuato dall’impresa appaltatrice/affidataria e dalla subappaltatrice, con distinte deleghe per committente, senza possibilità̀ di compensazione.
Le deleghe riguardano tutti i lavoratori impiegati direttamente nell’opera/servizio a prescindere che gli stessi siano stati impiegati con un rapporto subordinato od autonoma (es. collaborazione).
Il calcolo delle delle ritenute
Secondo l’Agenzia (RM n. 108, del 23.12.2019) l’appaltatore/il subappaltatore/l’affidatario dovrebbe calcolare le ritenute IRPEF secondo le regole generali e poi suddividerle tra i committenti in relazione alle ore prestate direttamente nella esecuzione dell’opera/servizio.
Modalità di compilazione dei modelli F24
Il modello F24 va compilato indicando:
- nel campo “codice fiscale” della sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, tenuta al versamento delle ritenute;
- nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”.
Tali modelli F24 saranno consultabili, tramite il “cassetto fiscale”, sia dal soggetto che ha effettuato il pagamento che dal committente.
Obblighi del committente
Il committente deve chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute per riscontrarne il corretto adempimento.
Nel caso in cui, a seguito del controllo dovesse rilevare un inadempimento, il committente medesimo deve:
- sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l’inadempimento;
- comunicare l’inadempimento riscontrato all’Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.
Il committente ha funzione di controllo è diventato responsabile di determinazione e versamento delle ritenute riferibili all’appalto o affidamento assegnato, pertanto deve verificare che nel tempo previsto gli venga trasmessa la documentazione dei versamenti e delle distinte nominative e che vi sia coincidenza fra il dovuto ed il versato.
l committente potrà ritenere pienamente assolto il suo obbligo di riscontro sulla fedeltà fiscale solo dopo aver verificato che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia “manifestamente incongrua” rispetto all’opera prestata. In altri termini, il riscontro dovrà basarsi non solo su elementi cartolari (ovvero sulla verifica della corrispondenza tra F24 e documentazione fornita), ma dovrà concentrarsi anche sulla verifica della coerenza tra l’ammontare delle retribuzioni e gli elementi notori e pubblicamente disponibili, nonché sull’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente.
Sanzioni
Il committente inadempiente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché́ di tempestivo versamento.
Decorrenza
Le nuove disposizioni decorrono dal 1.01.2020, con applicazione anche agli eventuali versamenti di ritenute effettuati nel mese di febbraio per le somme erogate a gennaio 2020: ne consegue che il superamento del limite degli appalti, fissato a 200.000 euro, riguarda il periodo 2019 con riferimento agli appalti ancora in corso nel 2020.
Con la Circolare 1/E del 12/2/2020 l’Agenzia ha previsto una moratoria sulle sanzioni per gli inadempimenti a condizione che gli stessi vengano comunque adempiuti entro il prossimo 30/4/2020 (!).
Esclusioni – Utilizzo del DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale)
Gli obblighi sin qui delineati non trovano applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie comunicano al committente, tramite certificazione, la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza (5 giorni successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti:
- risultino in attività̀ da almeno tre anni;
- siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
- abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La certificazione del possesso dei requisiti di esonero è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità̀ di quattro mesi dalla data del rilascio. Il committente dovrà̀ porre attenzione alla scadenza del certificato.