Possibilità di PROROGA Iva e VERSAMENTO ritenute e contributi dipendenti
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 prevede la proroga di alcuni versamenti fiscali.
La proroga dei versamenti del 16 di aprile (e quella del 16 maggio) non è per tutti:
- spetta ai soggetti con meno di 50 milioni di fatturato che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo (versamento di aprile) e di aprile (versamento di maggio) rispetto agli stessi mesi del 2019;
- spetta ai soggetti con più di 50 milioni di fatturato che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo (versamento di aprile) e di aprile (versamento di maggio) rispetto agli stessi mesi del 2019.
QUALI VERSAMENTI DI IMPOSTE SONO SOSPESI
- Il versamento delle ritenute fiscali operate ai lavoratori dipendenti e i redditi assimilati;
- Il versamento dell’IVA;
- Il versamento dei versamenti INPS (dal tenore letterale anche i fissi di ART/COM) ed INAIL.
COSA NON E’ SOSPESO
- Tutti gli altri versamenti diretti (ad esempio: le ritenute di autonomi e agenti di commercio).
COME SI VERIFICA SE SPETTA LA PROROGA
- Occorrerà procedere (entro il 16 aprile) alla verifica quindi alla registrazione di tutti i documenti emessi nel mese di marzo, in modo da poter confrontare 2020 sul 2019.
- La norma fa riferimento ai termini “FATTURATO” e “CORRISPETTIVI”, quindi si usano i criteri IVA (non rilevano i RICAVI o i COMPENSI ma il fatturato).
- La stessa cosa andrà fatta per il mese di maggio;
- Andranno invece comunque preparate e versate le ritenute di lavoro autonomo, in quanto non sospese.
PRECISAZIONI
La verifica per la scadenza del 16/4 va fatta come confronto tra il mese di marzo 2020 ed il mese di marzo 2019.
La verifica per la scadenza del 16/5 andrà fatta va fatta come confronto tra il mese di aprile 2020 ed il mese di aprile 2019.
Si tratta di due verifiche autonome, quindi qualche soggetto potrebbe avere la sospensione per il 16/4 e non per il 16/5 (o viceversa).
La verifica è urgente perché, per chi ha dipendenti e vuole usufruire della sospensione, va comunicata ai consulenti paghe al più presto possibile (i consulenti paghe non sono in possesso degli elementi per effettuare questo tipo di valutazioni).
CONTRIBUENTI DI RECENTE COSTITUZIONE
La norma stabilisce la sospensione dei termini di versamento anche alle imprese ed ai professionisti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019, e che come tali non presentano il parametro storico per verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi. Per tali soggetti, quindi, il differimento spetta in ogni caso, indipendentemente dalla contrazione di fatturato o corrispettivi.
ENTI NON COMMERCIALI
Per gli enti non commerciali, per gli enti del terzo settore e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, è previsto lo spostamento dei versamenti relativi a ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato e contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per le assicurazioni obbligatorie.
Il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e contributi sospesi è fissato al 30 giugno 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno.
CONTRIBUENTI NELLE ZONE EMERGENZIALI
Per i soggetti (imprese e professionisti) che operano nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione opera indipendentemente dal volume di ricavi o compensi 2019, facendo riferimento alla riduzione di fatturato o di corrispettivi (nei mesi di marzo ed aprile), nella misura di almeno il 33%.
IMPRESE SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI
Infine la norma prevede l’applicabilità delle disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti (articolo 8, D.L. 9/2020 e articolo 61, comma 1 e 2, D.L. 18/2020) riguardanti la sospensione dei termini di versamento per le imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, qualora per tali imprese non si dovessero verificare i nuovi presupposti indicati in precedenza in merito alla riduzione del volume di fatturato.
Si tratta in particolare delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, oltre ad altri settori individuati (tra questi si segnalano bar e ristoranti, nonché le imprese di trasporto). Tali soggetti beneficiano della sospensione sino al 30 aprile in relazione alle ritenute su lavoro dipendente ad assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi (ex articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020) oltre alla sospensione dell’Iva in scadenza nel mese di marzo (articolo 61, comma 2). Questi versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio (salvo rateazione in 5 rate mensili).