201803.22
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Fatturazione elettronica – scatta l’obbligo generalizzato dall’1/1/2019

Le disposizioni, inserite nella Legge di bilancio 2018, prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (salvo alcune eccezioni), l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 127/2015) e, contestualmente, l’eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).

Obbligo generalizzato dal 2019
A decorrere dal 1° gennaio 2019, nell’ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio.
Rientrano nell’obbligo anche le operazioni verso privati, ferme restando le casistiche di esonero dall’obbligo di emissione della fattura; in tal caso, le fatture sono messe a disposizione in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate, fermo restando l’obbligo di rilascio di un documento in formato analogico da parte dell’emittente (il privato può rinunciare alla consegna del documento).
Sono, invece, espressamente esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.
In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie.

Fatture per operazioni da e verso l’estero
Si prevede inoltre la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
La trasmissione va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione per i documenti pervenuti.
In caso di omissioni o errori, si applica una sanzione di 2 euro per fattura, con il massimo di 1.000 euro per trimestre.
La sanzione viene ridotta al 50% se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero entro tale termine è approntata la correzione. Non si applica il cumulo giuridico.

Conservazione elettronica
Per i documenti trasmessi tramite il sistema di interscambio, risultano assolti gli obblighi di conservazione elettronica; tempi e modalità saranno rese note con apposito provvedimento.

Fatturazione elettronica per cessioni di carburanti e subappalti pubblici dal 1° luglio 2018
L’obbligo di emissione della fattura elettronica si applica già dal 1° luglio 2018 per:
• cessioni di benzina e gasolio per motori;
• prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese (insieme dei soggetti che, ai sensi dell’articolo 3, L. 136/2010, intervengono nel ciclo di realizzazione del contratto), nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato da una P.A..
Le informazioni elettroniche saranno utilizzate dall’Amministrazione finanziaria e giudiziaria per i rispettivi compiti istituzionali.

Corrispettivi elettronici per cessioni di carburanti dal 1° luglio 2018
Dal 1° luglio diviene obbligatoria:
• la memorizzazione elettronica e
• la trasmissione telematica
dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati per motori.
Regole, modalità e tempistiche (anche differenziate in relazione alle caratteristiche tecniche degli impianti) saranno fissate con provvedimenti dell’Agenzia delle entrate.