201811.19
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Fatturazione elettronica B2B, come funziona

Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018 sono state emanate le specifiche tecniche per l’emissione e la ricezione di dette fatture che deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dalla Sogei (lo stesso già usato per le fatture elettroniche verso la P.A.).

L’impatto per gli operatori è particolarmente rilevante giacché cambierà radicalmente molte abitudini e prassi operative. Va altresì premesso che il quadro applicativo non risulta ancora del tutto completo, mancando provvedimenti e/o istruzioni per la gestione di molte operazioni particolari (autofatture omaggi/cessioni gratuite, splafonamento esportatori abituali, passaggi interni, estrazioni depositi Iva, etc.) nonché per l’integrazione delle fatture in reverse charge.

La Legge di Bilancio del 2018 ha introdotto l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica (FE) a partire dal 1° gennaio 2019 per tutte le operazioni fra soggetti residenti o stabiliti (l’obbligo è invece già in vigore da luglio 2018 per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione, tranne quelle effettuate presso impianti stradali di distribuzione, nonché per i subappalti o subforniture nella filiera degli appalti pubblici).

Soggetti e operazioni interessate

Sono obbligatoriamente interessati tutti i soggetti passivi Iva (indipendentemente dai limiti dimensionali) con la sola esclusione dei contribuenti minimi e forfetari (per i quali l’uso della FE rimane facoltativo, salvo verso la P.A.) e per gli agricoltori in regime di esonero (per i quali la fattura va emessa dal cessionario ancorché non siano ancora state individuate con precisione le modalità in regime di FE).

Le operazioni coinvolte sono tutte le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti o stabiliti senza distinzione di attività. Non sono coinvolte invece le operazioni da/per l’estero (cessioni/acquisti intra, esportazioni/importazioni, servizi internazionali) oppure anche interne da/verso i non stabiliti (ancorché identificati direttamente o con rappresentante fiscale, per i quali si veda oltre la tabella) per le quali non sono obbligatorie le nuove modalità. Per dette operazioni (con facoltà di escludere le bollette doganali o quelle in fatturazione elettronica facoltativa) è prevista, invece, l’introduzione di una comunicazione dati fatture (“spesometro trasfrontaliero” o “esterometro”) a scadenza mensile (dal 2019 viene invece eliminato l’attuale spesometro generale semestrale).

Il funzionamento

Il funzionamento può essere sintetizzato nei seguenti 3 punti:

  1. la FE deve essere conforme al contenuto e al formato (XML) delineato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018;
  2. l’emittente (il contribuente o un suo intermediario incaricato) trasmette la FE al SdI tramite i canali previsti dal provvedimento;
  3. il SdI, effettuati taluni controlli (entro un lasso temporale che può variare da pochi secondi a massimo 5 giorni), recapita le fatture al domicilio informatico scelto dal destinatario (codice destinatario o pec destinatario); le fatture che non superano i citati controlli sono scartate dal SdI e si considerano (fin dall’origine) non emesse (con possibilità di ritrasmissione corretta – senza conseguenze sanzionatorie – se effettuata entro 5 giorni).

Cosa cambia nel contenuto della fattura

La fattura elettronica di cui al provvedimento 30 aprile 2018 contiene tutti gli elementi obbligatori attualmente noti di una fattura (cioè quelli previsti dagli articoli 21 e 21-bis, D.P.R. 633/1972), ma in formato strutturato in modo univoco.

Elemento fondamentale e innovativo del contenuto della fattura in analisi è, però, il domicilio elettronico del destinatario ossia il <CodiceDestinatario> oppure <PecDestinatario> che dovrà essere gestito nelle anagrafiche cliente.

Per le fatture nel settore privato non è obbligatoria (a differenza della fatturazione elettronica verso la P.A. per le quali rimangono immutate regole e procedure) l’apposizione della firma digitale, qui ammessa in via facoltativa.

Il file della FE consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori (in alcuni casi come nel settore dei carburanti per il tipo di carburante o dei subappalti nella P.A. per il Cig e Cup tali dati sono obbligatori). Le specifiche consentono anche di inserire in XML degli allegati (campo attachement).

Codice destinatario (o codice SdI) a 7 caratteri

Il codice destinatario (a 7 caratteri) è rilasciato dallo SdI nel caso in cui si scelga di adottare la trasmissione e/o la ricezione delle FE attraverso i canali SdICoop o SdIFtp. Si tratta di canali di dialogo diretto con il SdI/Sogei gestiti sostanzialmente dalle softwarehouse che raccolgono dallo SdI tanto il flusso attivo quanto quello passivo delle FE, legato al <CodiceDestinatario> in gestione alle stesse, attraverso specifici servizi, generalmente in ambiente cloud dalle softwarehouse specializzate. L’operatore può quindi ricevere e trasmettere da/verso il SdI (che di fatto funge da postino) le fatture elettroniche legate alla propria partita Iva. Il citato codice destinatario viene quindi fornito dalla propria software house.

Canale pec e codice destinatario convenzionale “0000000”

Nel caso in cui il destinatario scelga invece il canale di recapito via pec (campo <PecDestinatario>) va comunque sempre obbligatoriamente compilato (dal punto di vista informatico) anche il campo <CodiceDestinatario> utilizzando in questo caso il codice convenzionale “0000000”. Detto codice convenzionale va utilizzato anche nel caso di fatture emesse verso privati consumatori (nel qual caso la fattura elettronica va anche consegnata in modalità cartacea) oppure per le fatture emesse verso minimi, forfetari o agricoltori in regime di esonero (ferma restando la possibilità – se dotati – di indicare il codice destinatario o la pec).

L’imposta di bollo

Altra novità di sicuro rilievo riguarda l’applicazione dell’imposta di bollo che, nei casi in cui sia dovuta (non sono cambiate le casistiche), va assolta esclusivamente secondo la procedura di cui all’articolo 6 D.M. 17 giugno 2014 (va versata cioè con F24 – codice tributo 2501 – entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio). Si tratta quindi di compilare gli appositi campi <BolloVirutale> e <ImportoBollo> presenti nella sezione generale della FE; per l’eventuale scelta di rivalsa sulla controparte andrà comunque inserita apposita riga di addebito dei 2 euro (con natura N1 “escluso” o N2 “non soggetto”). Vanno dimenticate, quindi, le altre modalità vigenti per la fatturazione cartacea (contrassegno o assolvimento virtuale attraverso l’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate).

Soluzioni per la generazione delle FE

Oltre che con software e soluzioni di mercato (che devono produrre file conformi alle specifiche tecniche), le fatture elettroniche potranno essere generate (anche tramite intermediari) con i seguenti strumenti resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate:

  • una procedura web presente (già da luglio 2016) sul portale “Fatture e Corrispettivi” [1];
  • un’app per telefonini e tablet(disponibile dal 29 giugno 2018) [2];
  • un software stand alone” per pc (disponibile dal 2 luglio 2018) [3].

Ciò premesso, va evidenziato che le soluzioni gratuite dell’Agenzia delle entrate possono rappresentare una soluzione fruibile nel caso di soggetti con limitate esigenze (cioè con emissione di poche fatture all’anno) mentre per la gestione di grossi carichi il ricorso alle soluzioni offerte dalla propria software house appare ineludibile.

I canali di trasmissione (dall’emittente al SdI)

Le FE (essendo in formato XML standardizzato), a prescindere dalla soluzione utilizzata per la generazione, potranno essere trasmesse indifferentemente attraverso uno dei seguenti servizi:

(a) il canale web“Fatture e Corrispettivi”;

(b) la stessa app utilizzata per generazione la FE;

(c) via pec all’indirizzo pec del SdI (ossia sdi01@pec.fatturapa.it al primo utilizzo nonché, successivamente, all’indirizzo comunicato con il primo messaggio di risposta dal SdI);

(d) oppure tramite le citate soluzioni SdICoop o SdIFtp offerte dalle software house.

Modalità di recapito (dal SdI al destinatario)

Il destinatario riceverà la fattura tramite il canale di recapito (Codice destinatario o PecDestinatario) che avrà registrato nell’apposito servizio previsto nell’area autenticata “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate o, in mancanza, attraverso il recapito indicato nell’apposito campo (<CodiceDestinatario> o <PecDestinatario>) dall’emittente la fattura.

Coordinamento con lo studio

Per i clienti che affidano la tenuta della contabilità allo studio sarà fondamentale, già nelle prossime settimane, definire le modalità al fine di consentire allo studio di acquisire in modo completo (senza rischio di dimenticanze o errori) le fatture da elaborare. A tal riguardo, segnaliamo che la software house che fornisce il gestionale allo studio offre la possibilità ai nostri clienti di fruire, tramite accesso ad apposita area riservata web, dei citati servizi di dialogo con il SdI al fine di gestire sia il flusso di trasmissione delle fatture attive sia, soprattutto, di raccogliere quelle passive in entrata. Per attivare tale soluzione sarà altresì fondamentare fornire allo studio apposita delega diretta per abbinare (attraverso l’area autenticata “Fatture e Corrispettivi” gestita dall’Agenzia delle entrate) il codice destinatario adottato dallo studio alla partita Iva dell’assistito in modo che tutte le fatture che transitano per il SdI siano recapitate tramite detto codice destinatario (anche laddove il fornitore abbia eventualmente indicato dati superati o errati nel compilare la fattura).

Quadro di sintesi

Tipo operazioni Obbligo sì/no Note
Operazioni fra residenti o stabiliti

(tanto imponibili con Iva esposta immediata o differita, in reverse charge o split payment, quanto non imponibili, esenti o non soggette)

·   non è obbligatorio l’utilizzo della FE da parte dei minimi e forfetari (se non verso la P.A.)

·   verso minimi e forfetari il fornitore dovrà comunque emettere la FE indicando come codice destinatario “0000000”; idem per le forniture verso gli agricoltori in regime di esonero e verso i privati consumatori (1)

·   non è obbligatorio l’uso della FE verso i soggetti non residenti meramente identificati o con residenza fiscale in Italia; l’uso non è tuttavia vietato purché sia garantita a richiesta la copia cartacea (circolare n. 13/E/2018, § 1.2)

Operazioni da/verso non residenti (a prescindere dal trattamento) No

·   per queste operazioni dal 2019 entrerà in vigore la comunicazione dati fatture mensile (spesometro transfrontaliero)

·   l’obbligo sarà facoltativo per le operazioni con bolletta doganale e per quelle con fattura elettronica emesse in via facoltativa (2)

Note di variazione (note di accredito o note di addebito/fatture integrative)

·   solo per quelle emesse dal fornitore verso il cessionario/committente (tipo documento TD04 o TD05)

·   escluso l’uso del SdI per quelle dal cliente verso il fornitore (provvedimento n. 89757/2018, § 6.2)

Autofattura denuncia exarticolo 6, comma 8, D.lgs 471/97 ·   nel caso in cui il cessionario/committente riceve fattura irritualmente non in formato elettronico XML la fattura si considera non emessa con obbligo del cessionario di attiva l’autofattura denuncia (Tipo documento TD20) attraverso il SdI (articolo 1, comma 6, D.Lgs 127/2015; (provvedimento n. 89757/2018, § 6)
Altre autofatture Sì, ma mancano le istruzioni operative ·   la casistica (ad esempio acquisti da agricoltori in regime di esonero, autofatture per omaggi, passaggi interni, estrazione dai depositi Iva, etc.) non è stata disciplinata dal provvedimento del 30 aprile 2018 ma sarà oggetto di prossimi provvedimenti e/o chiarimenti

(1) Verso i privati consumatori è obbligatorio (salvo rinuncia dell’interessato) consegnare anche copia (analogica o elettronica) della fattura che sarà disponibile anche in un’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

(2) Per le fatture attive emesse verso i non residenti sarà possibile evitare lo spesometro transfrontaliero trasmettendo la fattura al SdI indicando “XXXXXXX” come codice destinatario del cliente (e fermo restando la consegna della copia analogica al cliente anche ai fini dell’espletamento dei vari adempimenti, ad esempio, all’esportazione); l’adempimento mensile rimarrà comunque ineludibile per le fatture passive non elettroniche.


[1] Accessibile attraverso credenziali Fisconline/Entratel, CNS o SPID.

[2] L’applicazione è scaricabile da Google Play del dispositivo mobile e il servizio è accessibile mediane le credenziali Fisconline/Entratel del contribuente.

[3] Il software è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate dalla sezione software> tutti i software> comunicazioni > fatturazione elettronica.