201803.29
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Crediti commerciali verso la P.A.: ridotta da Euro 10.000 ad Euro 5.000 la soglia per la sospensione dei pagamenti in presenza di ruoli scaduti

Ai sensi dell’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, verificano che il beneficiario non risulti inadempiente al versamento di importi dovuti a seguito della notifica di cartelle di pagamento.
L’articolo 1, commi 986-987 della Legge di Bilancio 2018 ha disposto dallo scorso 1° marzo 2018 la riduzione della soglia di verifica del debito da 10.000 euro a 5.000 euro al fine di effettuare liberamente il pagamento da parte della P.A.: nel caso in cui il fornitore della P.A. non abbia versato cartelle di pagamento, il credito sarà pignorato dall’agente della riscossione.

La verifica della presenza di inadempimenti del fornitore da parte della Pubblica Amministrazione
L’inadempimento del beneficiario delle somme dovute dalla P.A. o società a prevalente partecipazione pubblica si manifesta qualora risulti notificata una cartella di pagamento, non pagata, per la quale non è stata richiesta e accordata la dilazione del pagamento ovvero per la quale non vi è la sospensione della riscossione.

L’inadempimento si manifesta qualora il fornitore abbia ricevuto cartelle di pagamento per le quali non ha effettuato il pagamento o richiesto la dilazione entro 60 giorni dalla data di notifica. Non si è in presenza di una cartella per la quale è scaduto il termine di pagamento nei casi di rateazione: in tale ipotesi non trova applicazione l’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 per carenza del presupposto relativo all’inadempimento. Diverso è il caso in cui il piano di dilazione preveda il mancato pagamento di 5 rate mensili anche non consecutive: in tal caso la cartella di pagamento risulta scaduta.

La verifica del credito
La piattaforma per la certificazione dei crediti http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml ha reso trasparente l’intero ciclo di vita dei crediti commerciali per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento.

Il servizio Verifica Inadempimenti disponibile sul sito web dell’Agenzia delle entrate-Riscossione consente alle P.A. di ottemperare all’obbligo stabilito dall’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Nel caso di presenza di inadempimento da parte del fornitore, la P.A. / la società a prevalente partecipazione pubblica sospende per 60 giorni il pagamento al beneficiario (fino a concorrenza del debito comunicato dall’Agente della riscossione, mentre l’eventuale eccedenza viene corrisposta): in questo arco temporale verrà notificato l’atto di pignoramento del credito ai sensi dell’articolo 72-bis, D.P.R. 602/1973.

Il periodo di sospensione è stato aumentato da 30 giorni a 60 giorni: se prima della notifica dell’atto di pignoramento del credito il beneficiario effettua il pagamento delle somme iscritte a ruolo o delle rate scadute che hanno fatto decadere il piano di dilazione determinando il venire meno dell’inadempimento, ne viene data comunicazione all’ente debitore di modo da “svincolare” il pagamento integrale di quanto dovuto.

La richiesta della certificazione del credito sulla Piattaforma del Crediti Commerciali
L’articolo 7-bis, D.L. 35/2013 prevede che siano puntualmente rilevate sulla piattaforma per la certificazione dei crediti:
• l’invio della fattura da parte del creditore;
• la ricezione della fattura da parte della P.A.;
• la contabilizzazione della fattura da parte della P.A.;
• la comunicazione dei debiti scaduti da parte dell’ente debitore entro il giorno 15 del mese successivo alla data di pagamento;
• il pagamento della fattura da parte della P.A.
Il processo di certificazione istituito da alcuni anni per i crediti vantati dai fornitori verso gli enti pubblici avviene per il tramite di una piattaforma elettronica predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato.
I creditori possono verificare il puntuale adempimento delle fasi del processo delle fatture relative a crediti certi, liquidi ed esigibili, fino alla data di pagamento che spesso non è conosciuta dai fornitori.
L’istanza di certificazione del credito commerciale può essere presentata da società, impresa individuale o persona fisica che vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una P.A..