202004.02
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COVID19 – CIG accordo per l’anticipo tramite ABI

Cassa integrazione ordinaria e quella in deroga, possono essere anticipate dagli istituti bancari; a prevederlo è una nuova convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), sottoscritta dall’ABI con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori il 30 marzo scorso.

Lo scopo è venire incontro alle esigenze finanziarie dei lavoratori che non percepiranno la cassa integrazione e gli altri strumenti di sostegno al reddito per sospensione del lavoro direttamente dai datori di lavoro e che debbono attendere i tempi di pagamento fisiologici dell’INPS.

L’articolo 19 del D.L. n. 18/2020 prevede che i datori di lavoro possano chiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS direttamente ai lavoratori in luogo dell’anticipazione in busta paga. il successivo articolo 22, sulla cassa integrazione in deroga, prevede il pagamento diretto da parte dell’INPS quale unico canale di pagamento della prestazione.

L’anticipazione dell’indennità avverrà tramite l’apertura di credito in conto corrente apposito per un importo forfettario complessivo pari ad Euro 1.400 (tale importo risulta parametrato a 9 settimane di sospensione a zero ore, ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

L’anticipazione potrà essere richiesta nel caso di proroga della durata degli interventi di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020.

L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale e, comunque, non potrà avere durata superiore a 7 mesi.

I destinatari dell’anticipazione sono i lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) beneficiari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga.

La procedura di richiesta dell’anticipazione alle banche avverrà con modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali; le banche si impegnano ad adottare condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa.

Il lavoratore e/o il datore di lavoro dovranno fornire tempestivamente alla banca notizie relative all’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei 7 mesi previsto, in mancanza di pagamento da parte dell’INPS, la banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che dovrà provvedere ad estinguerlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Nella ipotesi di inadempimento del lavoratore, la banca comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato ed il datore di lavoro verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito.

E’ prevista, infine, la responsabilità̀ in solido del datore di lavoro nel caso di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ovvero a fronte del mancato accoglimento – totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per cause ad egli imputabili.