COVID19 – Bonus per professionisti e autonomi iscritti a Casse private
Il Decreto ministeriale del 26 marzo 2020 (Decreto 26-3-2020) disciplina le modalità con cui i professionisti iscritti ad una cassa previdenziale possono richiedere l’indennità di Euro 600, di cui all’articolo 44 del decreto “Cura Italia” a condizione, che abbiano avuto riduzione/contrazione/cessazione della propria attività libero-professionale in conseguenza dell’epidemia COVID-19.
L’istanza andrà presentata entro il prossimo 30 aprile 2020, direttamente all’ente previdenziale di appartenenza, quindi previa verifica da parte dell’interessato delle modalità previste dalla propria cassa per la presentazione della richiesta.
Cerchiamo di riassumere i due casi, previsti dal Decreto, in cui si possa avere diritto all’indennità:
a) professionisti con reddito COMPLESSIVO percepito nell’anno 2018, inclusi i redditi per affitti assoggettati a cedolare secca, NON superiore ad Euro 35.000 e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’epidemia;
b) professionisti con reddito COMPLESSIVO percepito nell’anno 2018, inclusi i redditi per affitti assoggettati a cedolare secca, compreso fra Euro 35.000 ed Euro 50.000 e abbiano cessato oppure ridotto/sospeso la loro attività libero-professionale in conseguenza dell’epidemia.
La CESSAZIONE dell’attività deve essere determinata dalla chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020.
La RIDUZIONE o SOSPENSIONE dell’attività, secondo il Decreto, dovrà aver comportato una riduzione di almeno il 33% del reddito (inteso come differenza tra INCASSI e PAGAMENTI, quindi sulla base del criterio di cassa) del primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019.
Il professionista/lavoratore autonomo deve essere in regola con gli obblighi contributivi relativi all’anno 2019.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Alla domanda va allegata (a pena di inammissibilità) una dichiarazione dell’interessato (ai sensi del DPR 445/2000) con la quale, a seconda della fattispecie per la quale il bonus è richiesto, il professionista attesti:
- di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- di non essere percettore dei bonus di Euro 600 previsti dal decreto “Cura Italia” articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96, né del reddito di cittadinanza;
- di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi stabiliti dal decreto;
- di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 ovvero, per i titolari di redditi inferiori ad Euro 35.000, di essere nelle condizioni stabilite dal Decreto.
Gli enti di previdenza obbligatoria, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, provvedono ad erogare l’indennità in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.
Vi invitiamo quindi a verificare sul sito della cassa di previdenza di appartenenza modalità/termini di presentazione nonché le eventuali credenziali necessarie per l’abilitazione al servizio di inoltro dell’istanza.