Comunicazione delle liquidazioni Iva
Con provvedimento n. 62214 del 21 marzo 2018, l’Agenzia delle entrate ha approvato i correttivi al modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, necessario per la predisposizione dell’adempimento telematico previsto dall’articolo 21-bis, D.L. 78/2010.
Il modello va presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con la sola eccezione del secondo trimestre dell’anno solare, dove la scadenza è prorogata di 16 giorni (scadenza al 16 settembre).
Il modello
La struttura del modello è costituita dal Frontespizio e dal quadro VP. Per ciascuna liquidazione periodica (mensile o trimestrale) deve essere compilato un distinto modulo della Comunicazione, compilando il campo “Mod. N.” posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, i contribuenti che effettuano:
- esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;
- esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre;
- sia liquidazioni mensili sia trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre.
Decorrenza
Come precisato dal provvedimento attuativo, il nuovo modello (che presenta la medesima struttura e le medesime regole di invio del precedente) deve essere utilizzato a decorrere dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2018.
Operazioni straordinarie
Nel rigo VP1 è stata aggiunta la casella dedicata alle operazioni straordinarie.
In particolare, le istruzioni distinguono le modalità di compilazione a seconda che operazione si sia realizzata durante il trimestre oggetto di Comunicazione (ad esempio dal 1° gennaio al 31 marzo) ovvero successivamente al trimestre ma entro il termine di presentazione della Comunicazione (ad esempio dal 1° aprile al 31 maggio).
Acconto Iva
Nel nuovo modello, nel rigo VP13, è stata aggiunta la casella dedicata all’indicazione del metodo prescelto per il calcolo dell’acconto Iva.
Tale aggiunta si è resa necessaria in quanto l’Agenzia verifica l’importo dei versamenti Iva effettuati dal contribuente, facendo riferimento agli importi a debito indicati nella Comunicazione periodica, non più attraverso la dichiarazione Iva come avveniva in passato; tale informazione, in passato presente nel quadro VH della dichiarazione Iva, non era invece presente nella versione precedente dalla Comunicazione delle liquidazioni Iva.
In colonna 2 occorre indicare l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato, ricordando che qualora l’ammontare dell’acconto risulti inferiore a 103,29 euro, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.
La casella 1, dedicata al metodo, deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto:
- “1” storico;
- “2” previsionale;
- “3” analitico – effettivo;
- “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.