201802.13
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La registrazione delle fatture di acquisto ai fini IVA dopo i chiarimenti dell’Agenzia (CM 1/2018)

IN SINTESI
I chiarimenti recentemente forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito alle nuove regole per la detrazione dell’IVA assumono rilevanza anche sulla determinazione dell’imposta dovuta in sede di liquidazione periodica.
Infatti, l’IVA riferita alle fatture relative ad operazioni intervenute nel 2018 concorre alla liquidazione IVA del mese di annotazione, collegato con il possesso della fattura.
Così, l’IVA a credito di una fattura riferita ad un acquisto effettuato a gennaio 2018:
– ricevuta entro il 31.1 concorre alla liquidazione IVA di gennaio se annotata in tale mese;
– ricevuta a febbraio e annotata in tale mese concorrerà alla liquidazione IVA del mese di febbraio; e così via.
Basilare risulta, pertanto, stabilire il momento di ricevimento della fattura.

DATA DI RICEVIMENTO DELLA FATTURA
L’annotazione della fattura sul registro degli acquisti può essere effettuata soltanto dalla data in cui il soggetto, come evidenziato nella citata Circolare n. 1/E, è “venuto in possesso del documento contabile”.
A tal fine rileva, pertanto, la data di ricevimento della fattura da parte dell’acquirente / committente. In particolare, tale data è “ancorata” alla modalità utilizzata dal cedente / prestatore per la relativa consegna, ossia PEC / altri sistemi che attestano la ricezione del documento.
In mancanza, di tali sistemi che consentono di attribuire “certezza” alla data di ricezione, la stessa deve risultare dalla “corretta tenuta della contabilità” (in base all’art. 25, le fatture / bollette doganali vanno numerate progressivamente).
La data di ricezione della fattura assume importanza, come sopra illustrato, per individuare il momento a partire dal quale poter detrarre l’IVA a credito.
L’accertamento di tale data è collegato, in generale, alla prova a disposizione dell’interessato. Va, quindi, posta particolare attenzione al mezzo utilizzato per dimostrare il momento di ricezione del documento (che solitamente è costituito dal numero di protocollo progressivamente attribuito al documento).

FATTURE 2017
Considerato quanto sopra evidenziato, l’Agenzia precisa che, con riferimento ad una fattura (datata 2017) ricevuta nel 2018 relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017 l’annotazione può essere effettuata, al più tardi, entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018);

ACQUISTO 2017 – RICEVIMENTO FATTURA 2017
Un contribuente mensile ha acquistato beni o servizi nel 2017, con consegna degli stessi e della relativa fattura nel mese di dicembre.
Annotazione 2017
L’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, confluisce nella liquidazione IVA di dicembre. In tal caso, infatti, nel mese di dicembre:
– sono stati consegnati i beni;
– è stata ricevuta ed annotata la fattura.
Annotazione 2018
La fattura può essere comunque annotata entro il 30.4.2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017.
L’IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2017 (mod. IVA 2018).
La stessa non va ricompresa nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

ACQUISTO 2017 – RICEVIMENTO FATTURA 2018
Un contribuente mensile ha acquistato un bene o un servizio nel mese di dicembre 2017. La fattura (emessa nel 2017) è ricevuta nel 2018.
Annotazione 2018
La detrazione dell’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, va operata nella liquidazione IVA del mese di annotazione (così ad esempio, se la fattura è annotata a gennaio, la relativa IVA a credito concorrerà alla liquidazione del mese di gennaio).
Annotazione 2019
La fattura può essere comunque annotata entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018. L’IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018 (mod. IVA 2019). La stessa non va ricompresa nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.