202005.28
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Decreto Rilancio – Detrazione del 110% o “Superbonus”

L’articolo 119 del Decreto Rilancio incrementa al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

RISPARMIO ENERGETICO:

Classificazione degli interventi

  1. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’in­volucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda del­l’edificio medesimo (cappotto termico dell’edificio).
  2. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione; (in sostanza la sostituzione della caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione o a pompa di calore).
  3. Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’in­stal­la­zione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

I tre interventi sopra descritti, con diritto al superbonus al 110%, trascinano altri cinque tipi di interventi:

  1. istallazione di pannelli solari;
  2. impianti di accumulo di energia relativi agli stessi pannelli solari;
  3. rifacimento delle facciate;
  4. l’installazione di colonnine per la ricarica delle batterie delle auto elettriche;
  5. tutti gli interventi già ricompresi nel vecchio bonus energia.

Quindi se questi “secondi” interventi si associano ai primi rientrano nel 110%, mentre se vengono eseguiti in via autonoma restano nelle loro “aliquote” tradizionali.

Soggetti beneficiari

1)   Condomini con riferimento alle sole spese relative alla parti comuni. Non rileva la tipologia catastale delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale e non è necessario che queste unità siano adibite ad abitazione principale dei condomìni.

2)   Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni esclusi «interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale». (ma gli interventi previsti sono tutti condominiali. Non sembra esserci spazio per interventi sulle singole unità immobiliari salvo che non si intenda che si possono agganciare agli interventi condominiali anche quelli di efficientamento energetico sui singoli appartamenti (occorre un chiarimento). È chiaro invece che l’intervento è ammissibile su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale.

3)   Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.

4)   Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

5)   Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Limiti di spesa

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

  • Euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
  • Euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • Euro 30.000 per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

I limiti di spesa sopra indicati sono stabiliti per gli interventi trainanti; restano invariati, invece, i limiti stabiliti per tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica che se, associati agli interventi trainanti, possono godere della detrazione al 110%.

Resta inteso che rimangono invariati gli attuali incentivi previsti per gli interventi sugli immobili, quali quelli volti al recupero del patrimonio edilizio (art. 16 bis del Tuir) che consentono di beneficiare della detrazione irpef del 50% (dal 2021 del 36%) e quelli di riqualificazione energetica, per i quali, ove non sia possibile fruire del “superbonus” al 110%, permettono di ottenere la detrazione Irpef/Ires nella misura del 50% o del 65% (a seconda della tipologia di intervento).

Requisiti tecnici minimi

Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:

  • il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
  • ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

INTERVENTI ANTISISMICI

Classificazione degli interventi

  1. Interventi anti sismici di cui ai co. 1-bis – 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013: cosiddetti “speciali”, oggi agevolati al 50-70-75-80-85%, saranno elevati al 110% senza che sia necessario aver sostenuto “almeno uno” dei tre nuovi interventi “trainanti”. In sostanza, oggettivamente, gli interventi mantengono le stesse caratteristiche della normativa vigente ma viene variata la misura della detrazione (aumentata al 110);
  2. Possibilità (obbligo??) di stipulare una polizza assicurativa “catastrofale” e portarla in detrazione al 90% se alla stessa compagnia assicurativa viene ceduto anche il credito con il Fisco.

Soggetti beneficiari

Non è chiara la platea dei beneficiari dell’agevolazione di detti interventi. E’ certo che la misura si rivolge a tutti i soggetti indicati al punto 1.2 ma si attende conferma che possa essere ampliata a un maggior numero di soggetti (sostanzialmente utilizzando le regole vigenti indicate art. 16 DL 63/2013 dai co. 1 bis a 1 septies), comprendendo, pertanto, anche gli immobili destinati ad attività produttive. Si attende, in merito, un chiarimento dell’Agenzia.

Limiti di spesa

I limiti, di cui sopra, non dovrebbero avere subito variazioni: restano quelli stabiliti all’ art. 16 DL 63/2013 dai co. 1 bis a 1 septies); a seconda della tipologia di intervento e della zona ove sono situati gli immobili oggetto di agevolazione.

NOVITA’ (relativa ad entrambe le tipologie di intervento)

Per ottenere la detrazione fiscale o per poter optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (verrà emessa successiva circolare al fine di approfondire l’argomento) il contribuente deve acquisire:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza di presupposti che danno diritto alla detrazione. Il visto di conformità è rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro e CAF. I dati dell’opzione scelta andranno comunicati in via telematica all’Agenzia delle Entrate secondo modalità definite successivamente;
  • per gli interventi del rispetto dei requisiti energetici minimi e della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati, rilasciata da un tecnico abilitato e trasmessa all’Enea secondo modalità che saranno definite successivamente:
  • per gli interventi di miglioramento sismico, l’asseverazione dell’efficacia deli lavori ai fini della riduzione del rischio sismico e della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati, rilasciata dai professionisti specializzati in questo campo.

Le spese per ottenere attestazioni, asseverazioni e visto di conformità sono detraibili.

I tecnici responsabili delle attestazioni e asseverazioni dovranno stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile di 500.000 euro.

Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni potrebbero essere suscettibili di modifiche ed integrazioni, oltre a ciò, mancano i decreti attuativi che dovrebbero essere saranno emanati nei prossimi giorni.