202005.27
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Decreto Rilancio – Agevolazione per i canoni di locazione

L’articolo 28 del Decreto Rilancio stabilisce una agevolazione per gli affitti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

A chi spetta

L’agevolazione spetta ai seguenti soggetti:

  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a Euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (2019 per i soggetti solari);
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore;
  • enti religiosi civilisticamente riconosciuti.

Misura dell’agevolazione

Credito d’imposta pari al 60% del canone versato nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e riferito a:

  • canone di locazione;
  • canone di leasing;
  • canone di concessione.

Relativo ad immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento:

  • di attività d’impresa industriale, commerciale, artigianale, agricola, attività di interesse turistico;
  • all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • dell’attività istituzionale (per gli enti non commerciali e religiosi).

Il presupposto per accedere all’agevolazione è che il canone sia stato corrisposto (in caso contrario il bonus è “congelato” fino all’effettivo pagamento).

Condizioni per l’accesso:

I locatari, se esercenti attività economica, abbiano subito una diminuzione del 50% del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento 2020 (marzo, aprile, maggio) rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente 2019. La verifica andrà fatta quindi su ciascuna mensilità.

Strutture alberghiere

Per le strutture alberghiere e agrituristiche (Legge 96/2006) il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume d’affari del periodo d’imposta precedente.

Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale il credito d’imposta spetta con riferimento all’importo versato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

Affitto d’azienda

In presenza di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda, con almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento delle attività sopra indicate, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Incumulabilità

Il credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta previsto dall’articolo 65 del D.L. 18/2020 (“Cura Italia”) in relazione ai canoni per il mese marzo.

Utilizzo

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione tramite modello F24 (tramite canale telematico Entratel o Fisconline). In alternativa è possibile optare per la cessione del credito d’imposta anche parziale ad altri soggetti.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito Irpef/Ires e Irap.