202012.22
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Versamento dell’acconto IVA per l’anno 2020

Entro il prossimo 28 dicembre 2020 (il giorno 27 cade di domenica) i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell’Iva sono tenuti a versare l’acconto per l’anno 2020. Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili 3 metodi alternativi che riportiamo in seguito. L’acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

6013 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente
 
6035 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente

 

Determinazione dell’acconto

Per la determinazione dell’acconto si possono utilizzare 3 metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

Modalità di determinazione dell’acconto
I metodi per determinare l’acconto Iva storico

88% dell’imposta dovuta in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente

analitico

liquidazione “straordinaria” al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data

previsionale

88% del debito “presunto” che si stima di dover versare in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

Metodo storico

Con questo criterio, l’acconto è pari all’88% dell’Iva dovuta relativamente:

·      al mese di dicembre 2019 per i contribuenti mensili;

·      al saldo dell’anno 2019 per i contribuenti trimestrali;

·      al 4° trimestre dell’anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2019), per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).

In tutti i casi, il calcolo si esegue sull’importo dell’Iva dovuta al lordo dell’acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2019. Se, a seguito della variazione del volume d’affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2020, rispetto a quella adottata nel 2019, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell’acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:

·       contribuente mensile nel 2019 che è passato trimestrale nel 2020: l’acconto dell’88% è pari alla somma dell’Iva versata (compreso l’acconto) per gli ultimi 3 mesi del 2019, al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2019;

·       contribuente trimestrale nel 2019 che è passato mensile nel 2020: l’acconto dell’88% è pari a 1/3 dell’Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2019; nel caso in cui nell’anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l’acconto per il 2020 è pari a 1/3 della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale

Metodo analitico

Con questo criterio, l’acconto risulta pari al 100% dell’Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:

·       le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2020, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita;

·       le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2020.

Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L’opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello “previsionale”, descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l’imposta

Metodo previsionale

Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l’acconto da versare si determina nella misura pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso per i contribuenti mensili o per l’ultimo trimestre dell’anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall’applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l’Iva, inferiore al dovuto

L’acconto in situazioni straordinarie o particolari

Contabilità separate: in questo caso il versamento dell’acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo.

Liquidazione dell’Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell’acconto si deve tenere in considerazione che:

  • in assenza di modificazioni, l’acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
  • nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono “uscite” dal gruppo devono determinare l’acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società.

Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

 

Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell’acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella (la seguente casistica devi intendersi esemplificativa e non esaustiva).

Casi di esclusione dal versamento dell’acconto Iva

·       soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;

·       soggetti che non dispongono di uno dei due dati, “storico” o “previsionale” su cui si basa il calcolo quali, ad esempio:

–   soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020;

–   soggetti cessati prima del 30 novembre 2020 (mensili) o del 30 settembre 2020 (trimestrali);

–   soggetti a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente;

–   soggetti ai quali, applicando il metodo “analitico”, dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2020 risulta un’eccedenza a credito;

·     soggetti che adottano il regime forfettario di cui all’art.1 commi da 54 a 89 L. n.190/2014;

·     soggetti che adottano il regime dei “minimi” di cui all’articolo 27, comma 1 e 2 D.L. 98/2011;

·     soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);

·     i produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);

·     soggetti che applicano il regime forfetario ex L. 398/1991;

·     soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972);

·     soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili;

·     i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;

·     i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;

·     i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;

·     gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva

Il differimento recato dal D.L. “Ristori-quater” al 16 marzo 2021

Con il recente decreto 157 del 30 novembre 2020 (c.d. “Ristori-quater”), pubblicato in pari data nella G.U. n. 297, il Legislatore ha previsto per talune categorie di contribuenti il differimento, per quanto qui di interesse, dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto che scadono nel mese di dicembre. E quindi anche del versamento a titolo di acconto Iva per l’anno 2020 in scadenza il prossimo 28 dicembre 2020.

Detti versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Resta fermo il principio per cui non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Categorie di contribuenti interessati al differimento

  • soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019;
  • soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 30, D.L. 149/2020;
  • soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, D.L. 149/2020 ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 30, D.L. 149/2020.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.