202005.18
Off
0

Scadenza versamenti 18 maggio 2020 – Proroga anche per i contributi dei soci

Ricordiamo che il Decreto Liquidità, ha disposto una proroga delle scadenze di aprile e maggio 2020 al 30 giugno prevedendo una sospensione specifica per alcune categorie di soggetti solo nel rispetto di specifici requisiti.

I versamenti in questione dovrebbero slittare al prossimo 16 settembre 2020 come previsto dalla bozza del Decreto “Rilancio”.

La proroga delle scadenze è prevista per le seguenti scadenze fiscali:

  • ritenute alla fonte previste dagli articoli 23, 24, del DPR 600/1973 e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate dai sostituti di imposta. Non sono invece sospese le ritenute operate sui redditi da lavoro autonomo;
  • versamenti IVA;
  • versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per usufruire della proroga della scadenza del 18 maggio 2020 i contribuenti debbono ricadere nelle seguenti casistiche:

  • Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito un calo del fatturato:
    – del 33% nel mese di aprile rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
    – del 50% nel mese di aprile rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro;
  • Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività dal 1° aprile 2019.

L’Inps con il messaggio n. 2015/2020 ha specificato che la sospensione riguarda anche il versamento della quota dei soci delle società.

Con il comunicato del 15 maggio 2020, l’Istituto prende posizione rispetto all’applicabilità della norma anche ai soci iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, includendoli tra i beneficiari della sospensione (più nello specifico, si afferma che “tra gli esercenti attività commerciali, rientrano nella previsione dell’articolo 18 anche i soggetti iscritti in qualità di soci di società”).

In assenza di ulteriori precisazioni, la condizione della riduzione del fatturato per beneficiare della sospensione dovrebbe essere verificata in capo alla società.