201802.24
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Proroga con modifiche alla disciplina di super e iper ammortamenti

Come atteso, la Legge di Bilancio per il 2018 (commi da 29 a 36 dell’articolo 1, L. 205/2017) ha disposto la proroga delle discipline di incentivo all’investimento in beni strumentali, definite super ammortamento e iper ammortamento; non si tratta però di proroghe “semplici”, nel senso che l’estensione di un ulteriore anno alla finestra nella quale è possibile realizzare l’investimento in beni agevolati porta con sé alcune modifiche (tra le quali, come tra un attimo si dirà, anche la riduzione della misura di beneficio attribuita al primo dei bonus trattati).

Super ammortamento: proroga e novità
Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi è prevista un’agevolazione che consente una maggiore deduzione
• del costo sostenuto per l’acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione della quota di ammortamento deducibile);
• del canone di leasing di competenza (sul punto l’Agenzia delle entrate ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).
Tale maggiorazione, che viene beneficiata sull’arco dell’orizzonte temporale nel quale viene dedotto l’ammortamento, è pari al 30% del costo sostenuto per il bene strumentale; rispetto alla precedente misura del 40%, gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2018 beneficeranno quindi di un bonus inferiore.
Nella sostanza, se dal 2018 effettuo un acquisto di un bene agevolabile per l’importo di 100, il costo sostenuto di tale bene potrà essere dedotto per 130, ma questo importo aggiuntivo di 30 sarà dedotto non nell’anno di acquisizione, ma tenendo conto del periodo nel quale il bene viene ammortizzato. Tale maggior deduzione non viene imputata a Conto economico, ma viene ottenuta in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. La proroga, come detto, è di un anno. In particolare, la Legge di Bilancio dispone la spettanza dell’agevolazione per i beni strumentali nuovi:
• acquisiti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero
• acquisiti entro il 30 giugno 2019, se l’investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto al fornitore almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.
Si ricorda il momento nel quale l’investimento si considera realizzato, aspetto necessario per verificare se, e in che misura, l’investimento risulti essere agevolato:
Beni mobili Consegna o spedizione
Appalto Ultimazione prestazione (con rilevanza di eventuali stati di avanzamento dei lavori – SAL)
Beni acquisiti in leasing Data consegna all’utilizzatore
La Legge di Bilancio interviene anche in relazione ai beni che devono essere esclusi dall’agevolazione, disponendo che dal 1° gennaio 2018 non rilevano in ogni caso gli acquisti di mezzi di traposto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir; questo significa che oltre alle “ordinarie” autovetture a deducibilità limitata (comma 1, lettera b) e alle vetture date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d‘imposta (comma 1, lettera b-bis), ipotesi già escluse lo scorso anno dal bonus, dal 2018 non saranno agevolabili neppure le vetture destinate a uso strumentale (comma 1, lettera a), quali i taxi, nonché gli autoveicoli delle società di noleggio e delle autoscuole.
Rimangono esclusi altresì dal bonus (ma per questi nulla è cambiato):
• i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
• i fabbricati e le costruzioni;
• i beni compresi in particolari gruppi.

Iper ammortamento: proroga e novità
La scorsa Legge di Bilancio aveva introdotto, accanto al super ammortamento, una disciplina particolarmente incentivante per gli investimenti ad elevato impatto tecnologico: si tratta di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale delle imprese, ricompresi nell’Allegato A della L. 232/2016, ai quali viene attribuito un incremento del costo deducibile pari al 150% (quindi, un bene di costo 100, può essere dedotto per 250). Anche in questo caso, la deduzione non avviene un’unica soluzione all’atto dell’acquisto, ma segue il processo di ammortamento del bene.
La Legge di Bilancio per il 2018 dispone la proroga anche di questo bonus, in maniera analoga a quanto previsto per i super ammortamenti. Sono infatti agevolabili i beni strumentali nuovi:
• acquisiti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero
• acquisiti entro il 31 dicembre 2019 (in questo caso l’orizzonte temporale è maggiore), se l’investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.
Gli stessi soggetti che effettuano nello stesso periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui all’Allegato B, L. 232/2016, potranno procedere ad ammortamento degli stessi con una maggiorazione del 40%. A tale categoria la Legge di Bilancio aggiunge le seguenti fattispecie di investimento:
• sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
• software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
• software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Si segnala infine una specifica previsione introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 al fine di mantenere l’agevolazione iper ammortamento quando si sostituisce un bene agevolato (nel qual caso verrebbe normalmente meno il beneficio, interrompendosi l’ammortamento del bene stesso) con altro bene con analoghe caratteristiche.
Qualora, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio originario se, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
a) sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A;
b) attesta l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b), la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.