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Fattura elettronica: dal 1° gennaio 2021 nuove specifiche obbligatorie per tutti

È stata pubblicata in data 23 novembre 2020, sul sito dell’Agenzia delle entrate, la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (per il testo clicca qui) che tiene conto delle nuove specifiche tecniche che tutti i contribuenti dovranno obbligatoriamente applicare nel processo di formazione delle fatture elettroniche a partire dal prossimo 1° gennaio 2021.

Relazione tra esterometro e fattura elettronica

Quanto all’esterometro è bene ricordare che tale adempimento può essere evitato laddove le fatture emesse nei confronti di soggetti esteri siano trasmesse in formato elettronico a mezzo SdI.
Nessun esonero invece è ad oggi previsto con riferimento alle fatture cartacee ricevute da soggetti esteri le quali, pertanto, dovranno necessariamente confluire nell’esterometro.

In virtù delle nuove specifiche tecniche descritte nell’allegato al provvedimento prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020, come integrato dal successivo provvedimento prot. n. 166579/2020, il formato Xml della fattura elettronica presenterà un maggior dettaglio con riferimento a:

  • codice tipo-documento (codice TD),
  • codice natura IVA dell’operazione (codice N),

nell’obiettivo di intercettare le molteplici situazioni di operazioni nelle quali l’Iva non trova esplicita evidenza in fattura (non imponibili, non territoriali, etc.) o in relazione alle quali trovano applicazione particolari regole di assolvimento del tributo (inversione contabile o reverse charge), ai fini del loro futuro inserimento del modello Iva precompilato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate.
Con riferimento ai codici tipo-documento la recente Guida dell’Agenzia delle entrate, oltre a fornire indicazioni di dettaglio circa la compilazione pratica di alcune tipologie di documento (note di credito e debito semplificate, fatture da reverse charge interno, fatture per acquisti dall’estero, per citarne alcune) fornisce una utile tabella che associa a ciascun codice tipo-documento il relativo adempimento distinguendo tra fattura elettronica ordinaria e/o semplificata ed esterometro.

La tabella riepilogativa dei codici tipo-documento

Codice Descrizione

Flusso

TD01  Fattura

FE/Esterometro

TD02  acconto/anticipo su fattura

FE

TD03  acconto/anticipo su parcella

FE

TD04  nota di credito

FE/Esterometro

TD05  nota di debito

FE/Esterometro

TD06  Parcella

FE

TD07  fattura semplificata

FES

TD08  nota di credito semplificata

FES

TD09  nota di debito semplificata

FES

TD10  fattura di acquisto intracomunitario beni

Esterometro

TD11  fattura di acquisto intracomunitario servizi

Esterometro

TD12  documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996)

Esterometro

TD16  integrazione fattura reverse charge interno

FE

TD17  integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

FE

TD18  integrazione per acquisto di beni intracomunitari

FE

TD19  integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72

FE

TD20  autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)

FE

TD21  autofattura per splafonamento

FE

TD22  estrazione beni da Deposito IVA

FE

TD23  estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

FE

TD24  fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)

FE

TD25  fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)

FE

TD26  cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72)

FE

TD27  fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

FE

Quanto ai codici natura Iva delle operazioni, sempre la recente Guida dell’Agenzia, fornisce utili indicazioni in merito alle sottocategorie che meglio dettagliano le operazioni contrassegnate dai codici N2 (non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile).

Le sotto categorie dei codici natura Iva

N2.1 Non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72
N2.2 Non soggette – altri casi
N3.1 Non imponibili – esportazioni
N3.2 Non imponibili – cessioni intracomunitaria
N3.3 Non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 Non imponibili – altre operazioni
N6.1 Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 Inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 Inversione contabile – altri casi

Rispetto alla versione del precedente tracciato xml le nuove specifiche introducono la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d’acconto.
Sarà pertanto possibile inserire più ritenute all’interno del medesimo documento.

Il nuovo elenco delle tipologie di ritenute

RT01 Ritenuta persone fisiche
RT02 Ritenuta persone giuridiche
RT03 Contributo Inps
RT04 Contributo Enasarco
RT05 Contributo Enpam
RT06 Altro contributo previdenziale

Con il nuovo tracciato, inoltre, diventerà facoltativa la compilazione del campo “importo” relativo al bollo. Nel caso in cui sia previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo, pertanto, rimarrà obbligatoria la valorizzazione del campo “Dati Bollo”, ma diventerà facoltativa l’indicazione del relativo importo.

Va, infine ricordato che, per effetto di quanto previsto con il provvedimento direttoriale prot. n. 166579/2020 del 20 aprile 2020, dallo scorso 1° ottobre 2020 e fino al prossimo 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio (SdI) accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il le nuove che con le vecchie specifiche tecniche.