201801.20
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Corretto utilizzo in compensazione “Orizzontale” dei crediti fiscali

Dal 1° gennaio sono utilizzabili i crediti fiscali che scaturiscono dalle dichiarazioni relative all’anno precedente.
Le compensazioni “orizzontali” (ossia tra tributi diversi) sono però soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano i crediti Iva, ma dal 2014 sono stati introdotte limitazioni riguardanti anche le altre imposte, senza poi dimenticare il blocco che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo.
Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti.

Le regole per i crediti Iva
In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all’anno 2017 emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2018 e dei crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel 2018, occorre ricordare che gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori alla soglia dei 5.000 euro:
• può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge;
• è necessario effettuare tramite soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell’apposizione nella dichiarazione annuale del “Visto di conformità” (ciò avviene tramite la barratura di una specifica casella nel frontespizio della dichiarazione annuale Iva).
Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie sopra indicate.

Compensazione “libera” per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro
Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2017 per importi non superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24:
a partire dal 1° gennaio 2018;
• senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva.
Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.
In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla circolare n. 29/E/2010:
• non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d’imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell’anno 2017 risultante dalla dichiarazione Iva 2018 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2018);
• devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2017 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell’anno 2017 risultante dalla dichiarazione Iva 2018).

Compensazione dei crediti annuali superiori a 5.000 euro
Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva.
Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017 il contribuente potrà effettuare la compensazione del credito annuale (e così anche per i crediti emergenti dal modello TR) per importi superiori a 5.000 euro annui, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

Limite ad hoc per le start up innovative
Si ricorda che per le cd. start up innovative è previsto, in luogo dell’ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva.

Residuo credito Iva annuale relativo all’anno 2016
Infine, per una corretta applicazioni di tali regole si ricorda che:
• il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2016, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2018 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2018 relativa all’anno 2017, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato “2016” come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2016 la dichiarazione annuale già è stata presentata nel 2017 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate (l’unica cautela riguarda il caso di superamento del limite di 15.000 euro, laddove la dichiarazione Iva relativa al 2016 non sia stata “vistata”);
• al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2016 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti “rigenerato” nella dichiarazione Iva 2018 come credito Iva relativo all’anno 2017 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.
Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, la gentile clientela a valutare molto attentamente la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione “orizzontale” del credito Iva relativo all’anno 2017 o del residuo credito Iva relativo all’anno 2016.

Regole di compensazione dei crediti Iva trimestrali
Il limite dei 5.000 euro riguardante la compensazione dei crediti Iva annuali trova applicazione anche con riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle denunce trimestrali (modelli TR). Va in proposito precisato che il limite di 5.000 euro deve intendersi “unitario” per tutti i modelli TR presentati nell’anno: ciò significa che se dal primo modello TR emerge un credito Iva trimestrale di 5.000 euro da utilizzare in compensazione, i crediti trimestrali emergenti dai successivi modelli TR dovranno seguire le regole previste per l’utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la soglia.
Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017 anche per la compensazione dei crediti emergenti dalla presentazione delle istanze trimestrali (modelli TR) per l’importo eccedente la soglia dei 5.000 euro è necessario eseguire i controlli finalizzati all’apposizione del visto di conformità mediante barratura dell’apposita casella presente sul citato modello TR.
Analogamente a quanto previsto per il credito derivante dalla dichiarazione annuale Iva anche per i crediti derivanti dalle istanze trimestrali la compensazione degli importi superiori alla soglia dei 5.000 euro può avvenire già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della istanza trimestrale da cui il credito emerge.
Con riferimento ai rapporti esistenti tra credito Iva annuale e crediti Iva trimestrali, l’Agenzia delle entrate ha precisato che:
• al raggiungimento del limite (pari 5.000 euro) riferito al credito annuale 2017, non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi 3 trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze modello Iva TR presentate nel corso del 2017);
• il limite di 5.000 euro è riferito all’anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale); ciò significa che il credito annuale evidenziato nella dichiarazione Iva 2018 relativa al 2017 presenta un tetto pari a 5.000 euro, da spendere liberamente anche prima delle presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli TR da presentare nel corso del 2018 è a disposizione un ulteriore tetto di 5.000 euro, valido complessivamente per tutti i TR che vengono presentati nel corso del 2018.

Modalità di presentazione modello di pagamento F24
Sempre con il D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, con riferimento agli aspetti operativi inerenti alla presentazione delle deleghe di pagamento, viene eliminata la soglia di 5.000 euro annui oltre la quale era previsto l’obbligo di presentare i modelli F24 mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia (Entratel o Fisconline).
Per effetto di tali modifiche, anche le compensazioni orizzontali dei crediti Iva, sia annuali che trimestrali, devono essere effettuate utilizzando i canali dell’Agenzia delle entrate a prescindere dall’importo del credito compensato.

Le regole per gli altri crediti
I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui (importo modificato dal D.L. 50/2017), devono richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997.
Diversamente da quanto previsto per la compensazione dei crediti Iva, la compensazione dei presenti crediti non richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all’apposizione del visto di conformità né, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito.
Fin dal 1° gennaio 2018, pertanto, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensazione crediti di importo superiore alla soglia dei 5.000 euro salvo ricordare, in questi casi, di apporre successivamente il visto di conformità sul modello da trasmettere successivamente alle scadenze previste per i vari modelli.
Trattandosi di crediti che saranno determinati, per la maggior parte, nel corso della prossima estate al momento della compilazione della dichiarazione, evidentemente l’utilizzo di essi deve essere fatto con una certa cautela.

I vincoli alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.
La compensazione dei crediti torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “Ruol” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.
Posto che l’inosservanza di tale divieto viene punita con la sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato, si invita la gentile clientela a segnalare – e nel caso consegnare allo Studio con la massima sollecitudine – le cartelle relative a ruoli notificati, ai fini delle verifiche necessarie. In mancanza, lo Studio non potrà ritenersi responsabile delle sanzioni che saranno irrogate.

Limite massimo alla compensazione
In tema di compensazione di crediti, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, L. 388/2001 è previsto un limite di 700.000 euro per ciascun anno solare.
Il limite relativo ai subappaltatori edili (coloro cioè che hanno un volume d’affari relativo all’anno precedente costituito almeno per l’80% da prestazioni rese nell’ambito di contratti d’appalto) è fissato in 1.000.000 euro. Inoltre, godono di diritto di priorità al rimborso anche i soggetti che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice 37.10.1), produzione di zinco, piombo, stagno e semilavorati degli stessi di base non ferrosi (codice 27.43.0), produzione di alluminio e semilavorati (codice 27.42.0).
Al riguardo, si deve ricordare che il limite di compensazione in commento si applica:
• cumulativamente, a tutti i crediti d’imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione “orizzontale” nel modello F24, in particolare sia ai crediti Iva annuali che a quelli trimestrali;
• a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall’anno della sua formazione.
Detto limite riguarda quindi anche i crediti Iva, sia annuali che trimestrali, in quest’ultimo caso ovviamente per chi si serve del modello TR; con riferimento al credito da TR, non concorre al limite solo il credito chiesto a rimborso.

Utilizzo del canale telematico per i “privati”
Si ricorda, infine, che, l’obbligo di utilizzo dei canali telematici per la presentazione del modello F24 riguarda non solo i titolari di partita Iva (per i quali l’obbligo è generalizzato) ma anche i soggetti privi della partita Iva (i cosiddetti “privati”).
In particolare per quest’ultimi è previsto che:
la presentazione dei modelli F24 a zero per effetto di compensazioni deve essere effettuata esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, non potendo in alcun caso fare ricorso allo strumento dell’home banking;
• è invece ancora possibile l’utilizzo del canale home banking nel caso di compensazioni parziali (quindi viene utilizzato un credito in compensazione ma comunque il saldo da versare è superiore a zero).
A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 193/2016, per i soggetti privi di partita Iva è ancora possibile la presentazione “cartacea” solo ed esclusivamente nel caso di modelli F24 senza compensazioni, a prescindere dall’importo.